RU 2003 3835
Ordinanza
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(OAVS)
Modifica del 21 maggio 2003
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Art. 52h
Abrogato
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
21 maggio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |