RU 2003 3835

Ordinanza
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(OAVS)

Modifica del 21 maggio 2003

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 52h

Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

21 maggio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz