RU 2003 3883

Ordinanza
sull’assicurazione militare
(OAM)

Modifica del 21 maggio 2003

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:

Art. 25 cpv.1

Vi è una rilevante menomazione dell’integrità fisica, psichica o mentale ai sensi dell’articolo 48 capoverso1 della legge qualora essa corrisponda almeno a un ventesimo della perdita totale di una funzione vitale quale l’udito o la vista.

Art. 32 cpv.1 frase introduttiva e lett. a

In caso di concorso di prestazioni dell’assicurazione militare con quelle dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, dell’assicurazione per l’invalidità e dell’assicurazione contro gli infortuni, fatti salvi i capoversi 2 e 3 sono computate integralmente:

a. le rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e dell’assicurazione per l’invalidità e quelle dell’assicurazione contro gli infortuni che concorrono con le rendite dell’assicurazione militare; le rendite vedovili e per orfani sono cumulate;

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

21 maggio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz