RU 2003 3883
Ordinanza
sull’assicurazione militare
(OAM)
Modifica del 21 maggio 2003
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:
Art. 25 cpv.1
Vi è una rilevante menomazione dell’integrità fisica, psichica o mentale ai sensi dell’articolo 48 capoverso1 della legge qualora essa corrisponda almeno a un ventesimo della perdita totale di una funzione vitale quale l’udito o la vista.
Art. 32 cpv.1 frase introduttiva e lett. a
In caso di concorso di prestazioni dell’assicurazione militare con quelle dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, dell’assicurazione per l’invalidità e dell’assicurazione contro gli infortuni, fatti salvi i capoversi 2 e 3 sono computate integralmente:
a. le rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e dell’assicurazione per l’invalidità e quelle dell’assicurazione contro gli infortuni che concorrono con le rendite dell’assicurazione militare; le rendite vedovili e per orfani sono cumulate;
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
21 maggio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |