RU 2003 4055

Ordinanza
sulle spese della procedura penale federale

del 22 ottobre 2003

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 246 capoverso2 della legge federale del 15 giugno 19341 sulla procedura penale (PP),
ordina:

Art. 1 Spese del procedimento

Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi.

Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute od ordinate dalla polizia giudiziaria federale, dal procuratore generale della Confederazione e dal giudice istruttore federale.

I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio, del carcere preventivo, del trasferimento di detenuti, di viaggio e soggiorno, di perizia, d’assistenza giudiziaria, di spedizione postale, di telecomunicazione e di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni nonché le indennità versate ai testimoni e alle persone informate sui fatti.

Art. 2 Elenco delle spese

La polizia giudiziaria federale, il procuratore generale della Confederazione e il giudice istruttore federale stilano separatamente l’elenco delle spese.

La polizia giudiziaria federale e il giudice istruttore federale trasmettono il loro elenco delle spese al procuratore generale della Confederazione al termine delle indagini o dell’istruzione preparatoria.

Il procuratore generale della Confederazione allega gli elenchi delle spese all’atto d’accusa che inoltra alla Corte penale del Tribunale penale federale o agli atti della causa che delega all’autorità penale cantonale.

Nei casi di cui all’articolo 246bis capoversi2 e 3 PP, il procuratore generale della Confederazione decide in merito alla riscossione delle spese.

Art. 3 Base di calcolo degli emolumenti

L’autorità di riscossione fissa l’importo dell’emolumento in funzione dell’importanza della causa, degli interessi finanziari in gioco, del tempo e del lavoro richiesti.

RS 312.025

Per le cause di grande portata o particolarmente complesse in ragione delle circostanze o della situazione giuridica, l’autorità competente può riscuotere, per ogni imputato, un importo pari fino al doppio dell’importo massimo previsto.

Art. 4 Tariffa degli emolumenti

Gli emolumenti riscossi ammontano ai seguenti importi per

  1. il rifiuto di dare seguito: da 500 a 2000 franchi;

  2. le indagini di polizia giudiziaria: da 500 a 50 000 franchi;

  3. l’istruzione preparatoria: da 3000 a 50 000 franchi;

  4. l’atto d’accusa e la rappresentanza dell’accusa: da 2000 a 20 000 franchi;

  5. la reiezione di un ricorso fondato sull’articolo 105bis capoverso 1 PP: da 100 a 1000 franchi.

Art. 5 Disborsi delle autorità di perseguimento penale

I disborsi delle autorità di perseguimento penale sono fissati a seconda degli importi fatturati alla Confederazione o pagati da quest’ultima.

Art. 6 Disborsi degli altri partecipanti al procedimento

Gli importi delle spese di viaggio si compongono:

  1. del prezzo del biglietto di trasporto pubblico in seconda classe, andata e ritorno;

  2. dell’indennità chilometrica calcolata secondo l’articolo 46 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20012 concernente l’ordinanza sul personale federale, se il tempo richiesto per raggiungere il luogo in cui si svolge un atto procedurale con i mezzi di trasporto pubblici non è ragionevole ed è necessario l’utilizzo di un veicolo privato;

  3. del prezzo del biglietto d’aereo in classe economica, se la distanza da percorrere richiede l’uso dell’aereo.

Fatto salvo il capoverso 3, le spese per i pasti non sono rimborsate.

Un partecipante al procedimento che non può tornare al suo domicilio lo stesso giorno in cui si è svolto un atto procedurale riceve l’indennità per il pernottamento in albergo, colazione compresa, pari al prezzo praticato in un albergo di classe media.

Art. 7 Indennità di perdita di guadagno

L’indennità di perdita di guadagno accordata al testimone e alla persona informata sui fatti è fissata a un importo forfettario compreso tra 50 e 250 franchi la mezza giornata; in casi eccezionali e debitamente giustificati può essere concessa un’equa indennità che superi i 250 franchi la mezza giornata.

Art. 8 Esigibilità

Gli emolumenti e i disborsi sono esigibili:

  1. il giorno della notificazione della decisione;

  2. in caso di impugnazione, quando la decisione è passata in giudicato.

Art. 9 Termine di pagamento

Il termine di pagamento è di 30 giorni a decorrere dall’esigibilità.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2004.

22 ottobre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz