RU 2003 4117
Ordinanza
sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione
(OLOGA)
Modifica del 19 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 5a
Capitolo 1a Richieste di informazioni dei parlamentari e delle commissioni
parlamentari
Art. 5a
Il dipartimento competente decide in merito alle richieste di informazioni presentate da parlamentari e da commissioni parlamentari secondo gli articoli 7 e 150 della legge del 13 dicembre 20022 sul Parlamento. Se tra il richiedente e il dipartimento competente non vi è unanimità di vedute circa l’estensione dei diritti d’informazione, decide il Consiglio federale.
Il Consiglio federale decide in ogni caso:
su proposta della Cancelleria federale, quando si tratta di informazioni che servono direttamente alla formazione dell’opinione in seno al Collegio governativo,
su proposta del dipartimento competente, quando si tratta di informazioni che concernono il settore della protezione dello Stato e dei servizi di informazione strategica.
Le richieste di consultazione delle decisioni del Consiglio federale sono esaminate ed evase dalla Cancelleria federale d’intesa con il dipartimento competente.