RU 2003 4351

Legge federale
concernente l’imposta sul valore aggiunto
(Legge sull’IVA, LIVA)

Modifica del 20 giugno 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 3 maggio 20021; visto il parere del Consiglio federale del 4 settembre 20022,
decreta:

I

La legge sull’IVA del 2 settembre 19993 è modificata come segue:

Art. 36 cpv.2

L’imposta ammonta al 3,6 per cento sulle prestazioni nel settore alberghiero, sino al 31 dicembre 2006. Si considera prestazione del settore alberghiero l’alloggio con prima colazione, anche se questa è fatturata separatamente.

II

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003

Consiglio nazionale, 20 giugno 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il presidente: Yves Christen

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Christophe Thomann