RU 2003 4353

Ordinanza
relativa alla legge federale concernente l’imposta
sul valore aggiunto
(OLIVA)

Modifica del 19 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 29 marzo 20001 relativa alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto è modificata come segue:

Art. 27a Opzione per l’imposizione di operazioni escluse dall’imposta

L’Amministrazione federale delle contribuzioni può autorizzare l’opzione per l’imposizione delle operazioni di cui all’articolo 18 numeri 20 e 21 della legge (senza il valore del terreno), purché siano effettuate a favore di istituzioni beneficiarie ai sensi dell’articolo 20 capoverso1 lettera a in correlazione con l’articolo 21 capoversi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che l’istituzione beneficiaria sia contribuente sul territorio svizzero o no. L’opzione è limitata a fondi e parti di fondi che servono a scopi amministrativi (segnatamente per uffici, sale di conferenza, depositi e parcheggi) o che sono destinati esclusivamente a residenza del capo di una missione diplomatica, di una missione permanente o di una sede consolare. Per il resto, è applicabile l’articolo 26 della legge.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

19 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz