RU 2003 553

Ordinanza
relativa all’introduzione del passaporto 2003

Modifica del 7 marzo 2003

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 20 dicembre 20001 relativa all’introduzione del passaporto 2003 è modificata come segue:

Art. 4a Diritto transitorio

Il modulo di passaporto 1985 può essere prolungato, a differenza di quanto prescritto nell’articolo 2 capoverso1, ancora fino al 31 dicembre 2005, tenendo conto della durata massima di validità di 15 anni.

La presente disposizione vale fino al 31 dicembre 2003.

II

La presente modifica entra in vigore il 10 marzo 2003.

7 marzo 2003 In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione: Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz