RU 2003 926

Decreto federale
concernente tre strumenti dell’Organizzazione
internazionale del lavoro

del 9 marzo 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 166 capoverso2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 19992,
decreta:

Art. 1

Gli strumenti internazionali qui di seguito, adottati dall’Organizzazione internazionale del lavoro nell’ambito della sua 61a, 85a e 87a sessione, sono approvati:

  1. Convenzione (n. 144) concernente le consultazioni tripartite volte a promuovere l’attuazione delle norme internazionali del lavoro, 19763;

  2. Strumento di emendamento della Costituzione dell’OIL per abilitare la Conferenza internazionale del lavoro (CIL) all’abrogazione di convenzioni obsolete, 19973;

  3. Convenzione (n. 182) concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro, 1999.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 1999 Consiglio nazionale, 9 marzo 2000 Il presidente, Schmid Carlo Il presidente, Seiler Il segretario, Lanz Il segretario, Anliker 1775