RU 2004 1035
Ordinanza dell’UFV (2/04)
concernente misure provvisorie al confine per la lotta
contro la peste aviaria
del 16 febbraio 2004
L’Ufficio federale di veterinaria, visto l’articolo 24 capoverso2 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo3 capoverso2 lettere b e c dell’ordinanza del 20 aprile 19882 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali,
ordina:
Art. 1 Divieto di importazione e di transito
Sono vietati l’importazione e il transito di animali della classe zoologica degli uccelli e dei prodotti animali derivati provenienti da Indonesia, Giappone, Cambogia, Laos, Pakistan, dalla Repubblica di Corea, Tailandia, Vietnam, dalla Repubblica popolare cinese, dalle regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao, dal territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese).
Per prodotti animali si intendono la carne, i prodotti a base di carne, gli alimenti per animali, le uova e i rifiuti di origine animale quali piume ed escrementi non trasformati.
Questo divieto si applica alle merci commerciali e alle merci ad uso privato, comprese quelle che i viaggiatori portano con sé.
Art. 2 Deroghe
L’Ufficio federale di veterinaria può autorizzare l’importazione e il transito di volatili e di prodotti animali derivati, in particolare di prodotti a base di carne e di alimenti per animali che hanno subito un trattamento termico, se avvengono nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza.
Art. 3 Abrogazione del diritto vigente
L’ordinanza dell’Ufficio federale di veterinaria (1/04) del 30 gennaio 20043 concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria è abrogata.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 17 febbraio 2004.
16 febbraio 2004 Ufficio federale di veterinaria: Il direttore, Hans Wyss