RU 2004 1087
Regolamento di polizia
per la navigazione sul Reno
Modifica del 12 dicembre 2003
L’Ufficio federale delle acque e della geologia, visto l’articolo 28 capoverso2 della legge federale del 3 ottobre 19751 sulla navigazione interna; in esecuzione della risoluzione 2003-II-22 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno,
ordina:
I
Il regolamento di polizia del 1º dicembre 19932 per la navigazione sul Reno è modificato dalle prescrizioni temporanee3 seguenti:
Art. 1 .01 n. 1 lett. m
Art. 6 .20 n. 2
Art. 7 .08
Art. 14 .11 (Abrogato)
II
La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2004 e vige fino al 31 marzo 2007.
12 dicembre 2003 Ufficio federale delle acque e della geologia: Christian Furrer