RU 2004 1649
Ordinanza
concernente l’esecuzione dell’allontanamento
e dell’espulsione di stranieri
(OEAE)
Modifica del 24 marzo 2004
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 14f, 22a e 25 capoverso1 della legge federale del 26 marzo 19312 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS); visti gli articoli 96 e 119 della legge del 26 giugno 19983 sull’asilo (legge sull’asilo),
Art. 10 cpv.1 lett. c
La Divisione rimpatrio sospende l’aiuto all’esecuzione fintantoché:
c. non è nota la dimora dello straniero.
Art. 15 cpv.3
Il capoverso2 non si applica alle persone sulla cui domanda d’asilo non si è entrati nel merito secondo gli articoli 32–34 della legge sull’asilo.
Titolo prima dell’articolo 15a
Sezione 1a Spese di partenza, indennità per l’aiuto immediato e per l’esecuzione
dell’allontanamento
Art. 15a Spese di partenza
Ai Cantoni sono rimborsate le spese di partenza per le persone colpite da una decisione di non entrata nel merito e di allontanamento passata in giudicato conformemente alle disposizioni degli articoli 54–61 dell’ordinanza2 dell’11 agosto 19994 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie.
Art. 15b Indennità per l’aiuto immediato
La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfetaria unica per ogni persona la cui domanda d’asilo è oggetto di una decisione di non entrata nel merito e di allontanamento ai sensi degli articoli 32–34 della legge sull’asilo, se tale decisione è passata in giudicato (indennità per l’aiuto immediato). Ne sono escluse le persone ammesse provvisoriamente.
L’indennità per l’aiuto immediato è versata al Cantone di attribuzione (art. 27 cpv. 1 LAsi).
Per le persone che conformemente all’articolo 27 capoverso4 della legge sull’asilo non sono state attribuite a un Cantone, l’indennità per l’aiuto immediato è versata al Cantone designato come competente per l’esecuzione dell’allontanamento.
L’indennità per l’aiuto immediato comprende l’aiuto in situazioni di bisogno che i Cantoni hanno fornito su richiesta e, di norma, sotto forma di prestazioni reali, e che era indispensabile a garantire un’esistenza dignitosa sotto il profilo temporale e materiale.
L’indennità per l’aiuto immediato ammonta, considerato lo stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo di 102.9 punti (stato dell’indice 31 ottobre 2003), a 600 franchi. L’Ufficio federale adegua tale importo all’indice nazionale dei prezzi al consumo alla fine di ogni anno per il seguente anno civile.
L’indennità per l’aiuto immediato è versata ogni anno retroattivamente in base al numero delle decisioni di non entrata nel merito e di allontanamento passate in giudicato e rilevate durante l’anno precedente nelle banche elettroniche dei dati.
Art. 15c Indennità per l’esecuzione dell’allontanamento
La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfetaria unica per l’esecuzione dell’allontanamento di persone la cui domanda d’asilo è oggetto di una decisone di non entrata nel merito ai sensi degli articoli 32–34 della legge sull’asilo se l’allon- tanamento è stato eseguito sotto scorta di polizia entro nove mesi dal passaggio in giudicato della decisione di non entrata nel merito (indennità per l’esecuzione dell’allontanamento).
L’indennità per l’esecuzione dell’allontanamento è versata al Cantone che ha eseguito l’allontanamento.
L’indennità per l’esecuzione dell’allontanamento ammonta, in base allo stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo di 102.9 punti (stato dell’indice 31 ottobre 2003), a 1000 franchi. L’Ufficio federale adegua tale importo all’indice nazionale dei prezzi al consumo alla fine di ogni anno per il seguente anno civile.
Art. 15d Monitoraggio
L’Ufficio federale, unitamente ai Cantoni, si dota di un sistema di monitoraggio per verificare segnatamente quali effetti produce l’esclusione dal sistema di aiuto sociale del settore dell’asilo delle persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito e di allontanamento passata in giudicato.
Fissa i parametri di misurazione (indicatori) in collaborazione con i Cantoni.
Stabilisce le modalità e le competenze del rilevamento dei dati in collaborazione con i Cantoni. I Cantoni comunicano all’Ufficio federale i dati necessari per il monitoraggio, segnatamente nell’ambito dell’aiuto immediato e dei provvedimenti di polizia, inclusi i dati personali rilevati nel singolo caso. L’Ufficio federale utilizza tali dati, che resteranno anonimi, esclusivamente per il rapporto di monitoraggio. Una volta concluso il rapporto, i dati personali sono distrutti.
Il monitoraggio è limitato a tre anni. Uditi i Cantoni, l’Ufficio federale decide riguardo al proseguimento.
II
Disposizioni transitorie per la modifica del 24 marzo 2004
L’indennità per l’aiuto immediato (art. 15b) e l’indennità per l’esecuzione dell’allontanamento (art. 15c) saranno adeguate la prima volta per il 2005.
La Confederazione versa ai Cantoni un’indennità per l’esecuzione dell’allontanamento secondo l’articolo 15c della presente ordinanza per persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito giusta gli articoli 32–34 e di una decisione di allontanamento ai sensi dell’articolo 44 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza. L’indennità forfetaria è versata soltanto se l’allontanamento è avvenuto entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Non è versata l’indennità per l’esecuzione dell’allontanamento alle persone per le quali la Confederazione ha garantito ai Cantoni il rimborso delle spese d’aiuto sociale secondo l’articolo 88 capoverso1 lettera a LAsi nell’ambito del sostegno all’esecuzione conformemente all’articolo 22a LDDS.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2004.
24 marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |