RU 2004 1715

Ordinanza
sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
e l’indennità per insolvenza
(Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Modifica del 24 marzo 2004

II Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 57b Durata massima dell’indennità

(art. 35 cpv. 2 LADI) La durata massima dell’indennità per lavoro ridotto è prolungata di sei periodi di conteggio.

Art. 129a Relazione con il diritto europeo

(art. 121 LADI) Gli Stati membri della Comunità europea ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3 LADI nonché degli articoli 11 capoverso 5, 20a, 25a, 33 capoverso 3 lettera a e 37 capoverso 5 OADI sono gli Stati membri della Comunità europea ai quali si applica l’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone di cui all’articolo 121 lettera a LADI.

II

L’articolo 57b entra in vigore il 1° aprile 2004 ed è valido fino al 30 giugno 2004.

L’articolo 129a entra in vigore il 1° maggio 2004.

24 marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz