RU 2004 2615

Ordinanza del DFF
concernente i mutui ipotecari agevolati
(Ordinanza sui mutui ipotecari DFF)

Modifica del 19 maggio 2004

Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:

I

L’ordinanza del DFF del 10 dicembre 2001 concernente i mutui ipotecari agevolati1 è modificata come segue:

Sostituzione di un termine

Negli articoli 4, 6 capoversi 2 e 3, 19, 21 capoverso1 lettera b numero1 l’espressione «della CFA» è sostituita con l’espressione «di PUBLICA».

Nell’articolo 20 capoversi1 e 2 l’espressione «la CFA» è sostituita con il termine «PUBLICA».

Negli articoli 20 capoverso1, 21 capoverso1 lettera a numero1 l’espressione «dalla CFA» è sostituita con l’espressione «da PUBLICA».

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina la concessione e l’amministrazione di mutui ipotecari agevolati tramite il patrimonio della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (PUBLICA).

Art. 12 cpv. 2 e 4

Il tasso d’interesse di riferimento è costituito dal limite inferiore della fascia dei grado, aumentato di 0,25 punti percentuali.

Le modificazioni dei tassi d’interesse avvengono per l’inizio del mese e vengono notificate per scritto dall’AFF con due mesi d’anticipo.

Art. 17 cpv. 2 primo periodo

Qualora il mutuo non venga rimborsato entro la sua esigibilità, a partire da tale momento ai mutui di primo grado è applicabile il limite inferiore della fascia dei grado, aumentato di 0,25 punti percentuali. ...

Art. 18 cpv. 3 secondo periodo

... Qualora il mutuo non venga rimborsato entro la sua esigibilità, a partire da tale momento ai mutui di primo grado è applicabile il limite inferiore della fascia dei grado, aumentato di 0,25 punti percentuali. ...

Art. 21 cpv. 2

Abrogato

Art. 22

Abrogato

II

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2004.

19 maggio 2004 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz