RU 2004 2757
Legge federale
sull’esecuzione e sul fallimento
(LEF)
(Eccezioni all’esecuzione in via di fallimento)
Modifica del 3 ottobre 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 122 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 27 maggio 20022; visto il parere del Consiglio federale del 4 settembre 20023,
decreta:
I
La legge federale dell’11 aprile 18894 sull’esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:
Art. 43 n. 1bis
L’esecuzione in via di fallimento è in ogni caso esclusa per: 1bis. premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
II
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003 Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003 Il presidente: Yves Christen Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz