RU 2004 2871

Ordinanza
concernente il registro automatizzato delle misure
amministrative
(Ordinanza sul registro ADMAS)

Modifica del 28 aprile 2004

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 18 ottobre 20001 sul registro ADMAS è modificata come segue:

Art. 8 lett. f n. 9

In ADMAS sono raccolti i seguenti dati:

f. dati relativi alle misure amministrative: 9. menzione se l’infrazione è stata giudicata grave, mediamente grave o leggera.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

28 aprile 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz