RU 2004 2871
Ordinanza
concernente il registro automatizzato delle misure
amministrative
(Ordinanza sul registro ADMAS)
Modifica del 28 aprile 2004
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 ottobre 20001 sul registro ADMAS è modificata come segue:
Art. 8 lett. f n. 9
In ADMAS sono raccolti i seguenti dati:
f. dati relativi alle misure amministrative: 9. menzione se l’infrazione è stata giudicata grave, mediamente grave o leggera.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
28 aprile 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |