RU 2004 3061

Ordinanza
concernente il mercato delle uova
(Ordinanza sulle uova, OU)

Modifica del 23 giugno 2004

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 26 novembre 20031 concernente il mercato delle uova è modificata come segue:

Art. 6 cpv.1

Le uova indigene devono essere stampigliate singolarmente prima della messa in commercio, quelle estere prima della loro importazione. Fanno eccezione le uova da cova e le uova vendute dai produttori direttamente ai consumatori e le uova completamente colorate.

Art. 8 cpv.1

Su domanda, i produttori che hanno diritto ai pagamenti diretti in virtù dell’articolo2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sui pagamenti diretti (OPD) e soddisfano le condizioni previste dal titolo 3a OPD, ricevono un contributo d’investimento per la ristrutturazione o la costruzione di una stalla. Esso viene versato esclusivamente per stalle con ovaiole, pollastrelle, pollastrelli, pulcini (esclusi i polli da ingrasso), galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso).

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2004.

23 giugno 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz