RU 2004 5293
Ordinanza
concernente le misure collaterali per la partecipazione
della Svizzera ai Sesti programmi quadro delle Comunità europee
negli anni 2002–2006
Modifica del 24 novembre 2004
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 novembre 20031 concernente le misure collaterali per la partecipazione della Svizzera ai Sesti programmi quadro delle Comunità europee negli anni 2002–2006 è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2
Il Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) può attribuire a istituzioni il compito di fornire informazioni e consulenza ai ricercatori in merito ai Sesti programmi quadro. Esso conviene con tali istituzioni le prestazioni da fornire mediante i sussidi federali a disposizione. Il Dipartimento può delegare questa competenza alla Segreteria di Stato (art. 31a LR).
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
24 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz della Svizzera ai Sesti programmi quadro delle Comunità europee negli anni 2002–2006