RU 2004 5479
Ordinanza
concernente il contingentamento della produzione lattiera
(Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL)
Modifica del 10 novembre 2004
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sul contingentamento lattiero è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 6
Se il quantitativo di base giusta l’articolo 8 dell’ordinanza del 10 novembre 20042 sull’abbandono anticipato del contingentamento lattiero (OACL) viene aumentato, il trasferimento del contingente è definitivo e il contingente è soppresso.
Art. 3a cpv.4
I ritrasferimenti di contingenti alla scadenza di un contratto d’allevamento non soggiacciono alla limitazione giusta il capoverso1.
Art. 4 cpv.3 secondo periodo
… Se viene ridotto il quantitativo di base giusta l’articolo 9 OACL3, il quantitativo di base ridotto viene assegnato quale contingente al cedente alla scadenza del contratto d’allevamento.
Art. 5 cpv.3
Se il quantitativo di base giusta l’articolo 8 OACL4 viene aumentato, il trasferimento del contingente è definitivo e il contingente è soppresso.
Art. 11 cpv.1 lett. b e cpv.4
Ai produttori fuori della regione di montagna che acquistano per la produzione lattiera animali d’allevamento femmine provenienti dalla regione di montagna è assegnato un contingente supplementare. Gli animali devono soddisfare i requisiti seguenti:
b. immediatamente prima dell’acquisto essere stati tenuti ininterrottamente durante almeno 18 mesi nella regione di montagna;
Il Servizio d’amministrazione assegna il contingente supplementare per l’anno lattiero successivo alla data della presentazione della domanda.
Art. 17 cpv.4
Il Servizio d’amministrazione allestisce un conteggio finale per i produttori che abbandonano anticipatamente il contingentamento lattiero. La tassa è dovuta per l’intera quantità di latte che supera il contingente. Essa ammonta a 30 centesimi al chilogrammo per le quantità di latte commercializzato in eccedenza fino ad un massimo di 5000 kg.
Art. 20 cpv.3
Il capoverso1 non si applica ai produttori che sono stati esclusi con le loro aziende dal contingentamento lattiero.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2005.
10 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |