RU 2004 5481

Ordinanza
concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero
(Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)

Modifica del 10 novembre 2004

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero è modificata come segue:

Art. 2 cpv.1

La Confederazione versa ai produttori un supplemento di 18 centesimi per ogni chilogrammo di latte trasformato in formaggio.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2005.

10 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz