RU 2004 659
Ordinanza dell’UFAB
concernente i limiti dei costi e gli importi dei mutui
per gli oggetti locativi o in proprietà
del 27 gennaio 2004
L’Ufficio federale delle abitazioni,
visti gli articoli 8 capoverso 2, 16 capoverso 2 e 24 capoverso 4 della legge federale del 21 marzo 20031 che promuove un’offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati (LPrA),
ordina:
Sezione 1 Limiti dei costi
Art. 1 Principio
L’Ufficio federale delle abitazioni (Ufficio federale) classifica in una graduatoria di costi l’ubicazione di un’abitazione secondo la qualità del luogo d’insediamento. Esso verifica periodicamente tale classificazione.
Art. 2 Calcolo del numero di vani
La cucina e il bagno non sono presi in considerazione nel calcolo del numero di vani di un’abitazione.
Art. 3 Limiti dei costi per le abitazioni locative
Per i mutui diretti, i mutui di fondi di rotazione e le fideiussioni accordati per la costruzione di abitazioni locative nuove o per il rinnovo di abitazioni locative esistenti, i costi d’impianto o di rinnovo computabili non possono superare i livelli Grandezza dell’abitazione Livello I Livello II Livello III Livello IV Livello V Livello VI Abitazione di1 vano 110 000 130 000 150 000 170 000 190 000 210 000 Abitazione di 2 vani 160 000 185 000 210 000 235 000 260 000 285 000 Abitazione di 3 vani 210 000 240 000 270 000 300 000 330 000 360 000 Abitazione di 4 vani 270 000 305 000 340 000 375 000 410 000 445 000 Abitazione di 5 vani 330 000 370 000 410 000 450 000 490 000 530 000 RS 842.4
Entro i limiti dei costi fissati al capoverso1, la pigione ottenibile per abitazioni comparabili nella rispettiva ubicazione è determinante per il riconoscimento dei costi.
Art. 4 Limiti dei costi per gli oggetti in proprietà
Per i mutui diretti e i mutui di fondi di rotazione accordati per l’acquisto di abitazioni in proprietà per piani, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:
Grandezza dell’abitazione Livello I Livello II Livello III Livello IV Livello V Livello VI Abitazione di 2 vani 200 000 225 000 250 000 275 000 300 000 325 000 Abitazione di 3 vani 250 000 280 000 310 000 340 000 370 000 400 000 Abitazione di 4 vani 305 000 340 000 375 000 410 000 445 000 480 000 Abitazione di 5 vani 360 000 400 000 440 000 480 000 520 000 560 000
Per i mutui diretti e i mutui di fondi di rotazione accordati per le case a schiera e le case unifamiliari, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli Grandezza dell’abitazione Livello I Livello II Livello III Livello IV Livello V Livello VI Abitazione di 3 vani 330 000 370 000 410 000 450 000 490 000 530 000 Abitazione di 4 vani 375 000 425 000 475 000 525 000 575 000 625 000 Abitazione di 5 vani 450 000 505 000 560 000 615 000 670 000 725 000
In caso di acquisto di un oggetto in proprietà di più di cinque anni, sempreché la manutenzione sia normale, i limiti dei costi sono abbassati come segue:
0,7 percento del limite dei costi all’anno per gli anni da 0 a 10;
0,9 percento del limite dei costi all’anno per gli anni da 11 a 20; e
1,2 percento del limite dei costi all’anno per ogni ulteriore anno.
Per gli oggetti che vengono promossi mediante fideiussioni accordate dalle cooperative di fideiussione ipotecaria, l’Ufficio federale può aumentare i limiti dei costi nella misura del 20 percento al massimo.
Art. 5 Limiti dei costi per le aree di parcheggio e i locali secondari
Per le aree di parcheggio e i locali secondari appartenenti a oggetti locativi e a oggetti in proprietà, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli Livello I + II Livello III + IV Livello V + VI Garage o posteggio in un’autorimessa 23 000 25 000 28 000 Parcheggio coperto 13 000 16 000 20 000 Parcheggio all’aperto 5 000 6 000 8 000 Locale secondario 10 000 13 000 16 000
Di regola, i costi d’impianto computabili per le abitazioni locative corrispondono ai costi di un garage, di un posteggio in un’autorimessa, di un parcheggio coperto o di un parcheggio all’aperto per ogni abitazione e a un locale secondario per tre appartamenti. Se l’offerta differisce eccessivamente da questa norma, essa deve essere ritirata dal progetto con la motivazione che si tratta di abitazioni in proprietà per piani ed essere finanziata separatamente.
I costi d’impianto computabili per gli oggetti in proprietà corrispondono ai costi per un posteggio in un garage, in un’autorimessa o per un parcheggio coperto nonché per un parcheggio all’aperto o per un locale secondario.
Art. 6 Aumento dei limiti dei costi per misure speciali
I limiti dei costi fissati agli articoli 3 e 4 sono aumentati nella misura del 5 percento al massimo per:
misure speciali di tecnica energetica;
misure edilizie speciali adeguate alle esigenze delle persone anziane o invalide.
Sezione 2 Importi dei mutui
Art. 7 Mutui per le abitazioni locative
Per la costruzione di abitazioni locative nuove vengono versati i seguenti importi sotto forma di mutui:
abitazione di 2 vani 70 000
abitazione di 3 vani 90 000
abitazione di 4 vani 115 000
abitazione di 5 vani 135 000 2 Per le abitazioni di1 vano vengono versati mutui soltanto in casi eccezionali. Il mutuo ammonta a 50 000 franchi al massimo.
Per il rinnovo di abitazioni locative esistenti, il mutuo ammonta al massimo al
percento degli investimenti per migliorie di valorizzazione riconosciuti come tali dal Servizio competente. L’importo dei mutui fissato al capoverso1 costituisce il limite superiore.
Art. 8 Mutui per gli oggetti in proprietà
Per la costruzione di nuove abitazioni in proprietà vengono versati i seguenti importi sotto forma di mutui:
abitazione di 2 e di 3 vani 40 000
abitazione di 4 vani 60 000
abitazione di 5 vani 80 000 2 Per il rinnovo di abitazioni in proprietà, il mutuo ammonta al massimo al 50 percento degli investimenti per migliorie di valorizzazione riconosciuti come tali dal Servizio competente. L’importo dei mutui fissato al capoverso1 costituisce il limite superiore.
Sezione 3 Entrata in vigore
Art. 9
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2004.
27 gennaio 2004 Ufficio federale delle abitazioni: Peter Gurtner