RU 2004 753

Ordinanza
sul commercio ambulante

Modifica del 21 gennaio 2004

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 4 settembre 20021 sul commercio ambulante è modificata come segue:

Art. 2 lett. f

f. registro di controllo: registro valutato e allestito da un organo indipendente di valutazione della conformità, svizzero o estero, contenente tutti i dati necessari sul funzionamento e la storia dell’impianto, come piani di costruzione, attestati del produttore, calcoli, documenti tecnici, procedure di controllo da parte di un organismo d’ispezione e autorizzazione valida;

Art. 31 cpv. 2–3 e 5

L’attestato di sicurezza ai sensi dell’articolo 21 deve essere presentato per la prima volta entro i seguenti termini:

  1. per gli impianti di baracconisti: entro il 31 dicembre 2004;

  2. per gli impianti degli impresari circensi: entro il 31 dicembre 2005.

Fino al momento della prima presentazione dell’attestato di cui all’articolo 21, la prova della sicurezza è retta dalle disposizioni cantonali vigenti.

Per gli impianti che non dispongono di un registro di controllo o di un registro d’ispezione conforme alle condizioni di cui all’articolo 23 capoverso 3, deve essere allestito da un organismo d’ispezione (art. 22) un registro d’ispezione, entro i termini seguenti:

  1. per gli impianti delle categorie1 e 2 di cui all’allegato 2: entro il 31 dicembre 2005;

  2. per gli impianti della categoria 3 di cui all’allegato 2: entro il 31 dicembre 2007;

  3. per gli impianti della categoria 4 di cui all’allegato 2: entro il 31 dicembre 2010.

Gli impianti dei baracconisti e i tendoni da circo messi per la prima volta in circolazione in Svizzera devono disporre dal 1° gennaio 2005 di un registro di controllo.

II

Gli allegati 2 e 3 sono sostituiti secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2004.

21 gennaio 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 2

(art. 21) Periodicità del rinnovo dell’attestato di sicurezza Tipo di impianto Termine per il rinnovo Categoria 1 Tendoni 5 anni Categoria 2 Giostre particolari con movimenti orizzontali, verticali e ribaltamento, otto volanti, ruote giganti 2 anni Categoria 3 Giostre, veicoli su rotaie, giostre speciali 3 anni Categoria 4 Piste di scooter, gallerie degli spettri (treni fantasma), giostre per bambini, piste di corsa, piccole giostre, scivoli, impianti semplici. 4 anni

Allegato 3

(art. 24 cpv. 2) Lista delle coperture richieste per l’assicurazione di responsabilità civile dei baracconi da fiera e dei circhi in funzione del potenziale pericolo degli impianti Tipo di impianto Copertura minima (mio. di fr.) Categoria 1 Tendoni il cui numero di posti – è superiore a 2000 20 – si situa fra 1001 e 2000 15 – si situa fra 101 e 1000 10 – si situa fra1 e 100 5 Categoria 2 Giostre particolari con movimenti orizzontali, verticali e ribaltamento, otto volanti, ruote giganti 15 Categoria 3 Giostre, veicoli su rotaie, giostre speciali 5 Categoria 4 Piste di scooter, gallerie degli spettri (treni fantasma), giostre per bambini, piste di corsa, piccole giostre, scivoli, impianti semplici 2