RU 2005 1021
Ordinanza del DATEC
sulle misure di sicurezza nell’aviazione
(OMSA)
Modifica del 7 gennaio 2005 (RS 748.122; RO 2005 663)
Invece di:
Art. 18 cpv. 2 e 3
L’Ufficio pubblica un elenco delle imprese di vettovagliamento di bordo svizzere autorizzate.
Le imprese di trasporto aereo provvedono affinché sia garantito che le provviste fornite da imprese di vettovagliamento di bordo non autorizzate siano sottoposte a controlli di sicurezza supplementari conformi ai requisiti fissati dal Programma nazionale di sicurezza nell’aviazione.
Leggasi:
Art. 18 Controllo delle provviste e delle altre forniture di bordo
Le imprese di trasporto aereo adottano adeguate misure per garantire, nel limite del ragionevole, che le provviste e le altre forniture di bordo non contengano articoli vietati.
L’Ufficio pubblica un elenco delle imprese di vettovagliamento di bordo svizzere autorizzate.
Le imprese di trasporto aereo provvedono affinché sia garantito che le provviste fornite da imprese di vettovagliamento di bordo non autorizzate siano sottoposte a controlli di sicurezza supplementari conformi ai requisiti fissati dal Programma nazionale di sicurezza nell’aviazione.
15 febbraio 2005 Cancelleria federale