RU 2005 107

Protocollo del 1<sup>o</sup> dicembre 1986 relativo ai privilegi e alle immunità dell'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici
(EUMETSAT)

Protocollo del 1° dicembre 1986

relativo ai privilegi e alle immunità dell’Organizzazione europea per l’esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT)

RS 0.192.110.942.6; RU 1992 1006

I

Emendamenti redazionali al Protocollo Accettati il 26 giugno 2001 Entrati in vigore il 1° gennaio 2004 Traduzione1

Preambolo

Gli Stati parte alla Convenzione relativa alla creazione di un’organizzazione europea per l’esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat), aperto alla firma a Ginevra il 24 maggio 19832, nella versione modificata dal Protocollo d’emendamento, entrata in vigore il 19 novembre 2000, (denominata qui di seguito «la Convenzione»), desiderosi di definire i privilegi e le immunità dell’Eumetsat conformemente all’articolo 13 della Convenzione;

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

f) L’espressione «membri del personale» indica il Direttore generale e tutte le persone impiegate dall’Eumetsat a titolo permamente secondo lo statuto del personale;

Art. 4 Immunità di giurisdizione e d’esecuzione

(1) Nel quadro delle proprie attività ufficiali, l’Eumetsat beneficia dell’immunità di giurisdizione e d’esecuzione, salvo:

c) in caso di esecuzione di una sentenza arbitrale resa in applicazione degli articoli 21, 22 o 23 del presente Protocollo o dell’articolo 15 della Convenzione;

Dal testo originale francese (RO 2005 107).

Art. 11 Il Direttore generale

Oltre ai privilegi e alle immunità concessi al personale dall’articolo 10, il Direttore generale beneficia:

Art. 14 Rinuncia

(2) Il Direttore generale è tenuto a togliere l’immunità ad un membro del personale o ad un esperto in tutti i casi in cui il suo mantenimento possa intralciare l’azione della giustizia, sempreché tale provvedimento non leda gli interessi dell’Eumetsat. Il Consiglio è abilitato a togliere l’immunità al Direttore generale.

Art. 15 Notifica ai membri del personale e agli esperti

Il Direttore generale dell’Eumetsat comunica agli Stati membri, almeno una volta all’anno, i nomi e la cittadinanza dei membri del personale e degli esperti.

Art. 22 Composizione delle controversie relative ai danni, alla responsabilità non contrattuale e ai membri del personale o agli esperti

Ogni Stato membro può sottoporre ad arbitrato, ai sensi della procedura di cui all’articolo 15 della Convenzione, qualsiasi controversia: ...

Art. 23 Composizione delle controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Protocollo

Qualsiasi controversia tra uno Stato membro e l’Eumetsat o tra due o più Stati membri, relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Protocollo, che non sia stata risolta mediante negoziati o con la mediazione del Consiglio, verrà sottoposta, a richiesta di una delle Parti, ad arbitrato secondo la procedura prevista nell’articolo 15 della Convenzione.

Art. 24 Entrata in vigore

(2) Il Governo svizzero notifica a tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla Convenzione e al Direttore generale dell’Eumetsat le firme, il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, l’entrata in vigore del presente Protocollo, qualsiasi denuncia di quest’ultimo e la sua scadenza. All’atto dell’entrata in vigore il depositario farà registrare il presente Protocollo presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite3. (6) Qualsiasi denuncia della Convenzione da parte di uno Stato membro, conformemente all’articolo 19 della Convenzione, comporta automaticamente la denuncia, da parte di questo Stato, del presente Protocollo.

II

Campo d’applicazione del protocollo il 9 marzo 2004, complemento4 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Grecia 17 settembre 2002 A 17 ottobre 2002 Lussemburgo 9 luglio 2002 A 8 agosto 2002 Portogallo* 7 febbraio 1996 A 8 marzo 1996 Turchia* 3 luglio 2000 2 agosto 2000 * I testi delle riserve e delle dichiarazioni possono essere consultati presso la Sezione trattati internazionali, Direzione del diritto internazionale pubblico, Dipartimento federale degli affari esteri, 3003 Berna (DV-STAATSVERTRAEGE@eda.admin.ch).

Completa quelli in RU 1992 1014 e 1994 1090.