RU 2005 1071
Legge federale
sull’assicurazione malattie
(LAMal)
(Strategia globale e compensazione dei rischi)
Modifica dell’8 ottobre 2004
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 20041,
decreta:
I
La legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 42, rubrica
Principio
Art. 42a Tessera d’assicurato
Il Consiglio federale può stabilire che ogni assicurato riceva una tessera d’assicurato per il periodo del suo assoggettamento all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Sulla tessera figurano il nome dell’assicurato e un numero d’assicurazione sociale assegnato dalla Confederazione.
La tessera dispone di un’interfaccia per l’utente ed è utilizzata per la fatturazione delle prestazioni secondo la presente legge.
Sentite le cerchie interessate, il Consiglio federale disciplina l’introduzione della tessera da parte degli assicuratori e gli standard tecnici da applicare.
Con il consenso dell’assicurato, la tessera contiene dati personali che possono essere consultati elettronicamente dalle persone autorizzate a tal fine. Sentite le cerchie interessate, il Consiglio federale stabilisce l’estensione dei dati che possono essere memorizzati sulla tessera. Disciplina l’accesso ai dati e la loro elaborazione.
Art. 55a cpv.1 e 4
Il Consiglio federale può, per un periodo limitato di tre anni al massimo, far dipendere dall’esistenza di un bisogno l’autorizzazione a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi degli articoli 36–38. Ne stabilisce i criteri. Può rinnovare tale misura, ma non più di una volta.
L’autorizzazine decade se non è utilizzata entro un dato termine. Il Consiglio federale precisa le condizioni.
Art. 59 Violazione delle condizioni relative all’economicità e alla qualità delle prestazioni
Contro i fornitori di prestazioni che violano le condizioni di economicità e qualità previste nella presente legge (art. 56 e 58) o clausole contrattuali vengono prese sanzioni. Le sanzioni consistono:
nell’ammonizione;
nella restituzione in tutto od in parte dell’onorario percepito per prestazioni inadeguate;
nella multa; nonché
in caso di recidiva, nell’esclusione temporanea o definitiva dall’attività a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
La decisione in merito alle sanzioni è presa dal tribunale arbitrale secondo l’articolo 89, ad istanza di un assicuratore o di una federazione di assicuratori.
Costituiscono violazione delle condizioni legali o delle clausole contrattuali secondo il capoverso1 segnatamente:
l’inosservanza dell’imperativo di economicità secondo l’articolo 56 capoverso1;
l’inadempimento o il non corretto adempimento dell’obbligo d’informazione secondo l’articolo 57 capoverso 6;
il rifiuto di partecipare a misure di garanzia della qualità secondo l’articolo 58;
l’inosservanza della protezione tariffale secondo l’articolo 44;
il fatto di non aver traslato sconti secondo l’articolo 56 capoverso3;
la manipolazione fraudolenta di conteggi o il rilascio di attestati inveritieri.
Art. 60 cpv. 4–6
Per ogni esercizio, gli assicuratori allestiscono un rapporto di gestione composto del rapporto annuale e del conto annuale. Il Consiglio federale stabilisce in quali casi deve essere allestito anche un conto di gruppo.
Il rapporto di gestione deve essere allestito secondo le norme del Codice delle obbligazioni3 concernenti la società anonima e secondo le disposizioni della presente legge.
Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie, segnatamente sulla tenuta della contabilità, l’esposizione e il controllo dei conti, il rapporto di gestione, la costituzione delle riserve e i collocamenti di capitale. Stabilisce come il rapporto di gestione deve essere pubblicato o reso accessibile al pubblico.
Art. 105 cpv. 4bis
La durata di validità della compensazione dei rischi è prorogata di cinque anni a decorrere dalla scadenza del termine di cui al capoverso4.
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Entra in vigore il 1° gennaio 2005 qualora il termine di referendum sia scaduto inutilizzato. Se vi è referendum e la legge è accettata in votazione popolare, l’entrata in vigore è stabilita dal Consiglio federale.
Consiglio degli Stati, 8 ottobre 2004 | Consiglio nazionale, 8 ottobre 2004 |
|---|---|
Il presidente: Fritz Schiesser | Il presidente: Max Binder |
Il segretario: Christoph Lanz | Il segretario: Ueli Anliker |
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 27 gennaio 20054.
Conformemente alla sua cifra II capoverso2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2005.
28 gennaio 2005 Cancelleria federale