RU 2005 1415
Regolamento di polizia
per la navigazione sul Reno
Modifica del 9 dicembre 2004
L’Ufficio federale delle acque e della geologia, visto l’articolo 28 capoverso2 della legge federale del 3 ottobre 19751 sulla navigazione interna; in esecuzione della risoluzione 2004-II-17 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno,
ordina:
I
Il regolamento di polizia del 1º dicembre 19932 per la navigazione sul Reno è modificato dalle prescrizioni temporanee3 seguenti:
Art. 9 .10
Art. 11 .02 n. 3.1, n. 3.6 e n. 3.7
Art. 12 .01 n. 1 e n. 6
Art. 15 .06 n. 1 e n. 2 lett. a
II
La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2005 e vige fino al 31 marzo 2008.
9 dicembre 2004 Ufficio federale delle acque e della geologia: Christian Furrer