RU 2005 1417

Regolamento di polizia
per la navigazione sul Reno

Modifica del 9 dicembre 2004

L’Ufficio federale delle acque e della geologia, visto l’articolo 28 capoverso2 della legge federale del 3 ottobre 19751 sulla navigazione interna; in esecuzione della risoluzione 2004-II-16 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno,
ordina:

I

È prorogata la validità delle seguenti prescrizioni temporanee2 che modificano il regolamento di polizia del 1° dicembre 19933 per la navigazione sul Reno:

Art. 1 .07 n. 2

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2005 e vige fino al 31 marzo 2008.

9 dicembre 2004 Ufficio federale delle acque e della geologia: Christian Furrer