RU 2005 2533
Ordinanza
concernente l’importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 10 giugno 2005
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle importazioni agricole è modificata come segue: L’allegato1 numero 17, disciplinamento del mercato: zucchero e l’allegato 4 numero 5, disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova, sono modificati secondo la versione qui annessa.
II
Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2005.
L’allegato1 numero 17 entra in vigore il 1° ottobre 2005.
10 giugno 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato 1
(art. 5) 17. Disciplinamento del mercato: zucchero Voce di tariffa Aliquota Testo complementare di dazio per 100 kg lordi [1] (Fr.) 1701. 1100 51.00 1200 51.00 9991 18.70 PGI non necessario 9999 51.00 1702. 3029 14.00 PGI non necessario 3032 61.00 PGI non necessario 3038 18.70 PGI non necessario 3042 39.00 PGI non necessario 3048 10.00 PGI non necessario 4019 61.00 PGI non necessario 4029 39.00 PGI non necessario 9019 51.00 9022 29.70 9023 18.70 PGI non necessario 9024 18.70 PGI non necessario 9028 18.70 PGI non necessario 9032 32.10 9033 17.55 9034 10.00 PGI non necessario 9038 10.00 PGI non necessario [1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale
Allegato 4
(art. 10) 5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova Numero del Prodotto Voce/i di tariffa Contingente contingente doganale doganale (tonnellate lorde) [1] [1] [1] [1]
Uova di volatili, in guscio 0407. 0010 33 735 09.1 Uova destinate al consumo 0407. 0010 16 428 09.2 Uova di trasformazione per l’industria 0407. 0010 17 307 alimentare
Prodotti di uova, essiccati 0408. 1110 977 9110 3502. 1110
Altri prodotti di uova 0408. 1910 6 866 9910 3502. 1910 [1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale