RU 2005 2911

Ordinanza
sull’indicazione dei prezzi
(OIP)

Modifica del 14 dicembre 1987 (RS 942.211; RU 1988 241)

Art. 7 cpv. 3

Invece di:

Si può parimenti far ricorso alle modalità di cui al paragrafo 2 per oggetti d’antiquariato, oggetti d’arte, tappeti orientali, pellicce, orologi, gioielli e altri oggetti di metalli preziosi se il loro prezzo non supera i 5000 franchi.

Leggasi:

Si può parimenti far ricorso alle modalità di cui al capoverso 2 per oggetti d’antiquariato, oggetti d’arte, tappeti orientali, pellicce, orologi, gioielli e altri oggetti di metalli preziosi se il loro prezzo supera i 5000 franchi.

12 luglio 2005 Cancelleria federale