RU 2005 4239

Legge federale
sul raccordo della Svizzera orientale e della Svizzera
occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità
(Legge sul raccordo RAV, LRAV)

del 18 marzo 2005

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 81, 87 e 196 numero3 della Costituzione federale1; in esecuzione della Convenzione del 5 novembre 19992 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativa al raccordo della Svizzera alla rete ferroviaria francese e in particolare alle linee ad alta velocità; in esecuzione dell’Accordo del 6 settembre 19963 tra il Capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e il Ministro dei trasporti della Repubblica federale di Germania sulla garanzia della capacità delle linee d’accesso nord alla nuova ferrovia transalpina (NFTA); visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 20044,
decreta:

Art. 1 Obiettivi

Il raccordo della Svizzera orientale e della Svizzera occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità (raccordo alla rete ad alta velocità, raccordo RAV) è volto a rafforzare la Svizzera in quanto piazza economica e Paese turistico nonché a trasferire per quanto possibile su rotaia il traffico stradale e aereo internazionale.

Il raccordo RAV è inteso segnatamente a ridurre i tempi di percorrenza tra la Svizzera e Monaco, Ulm e Stoccarda da un lato, nonché Parigi, Lione e Francia meridionale dall’altro.

Art. 2 Oggetto

La presente legge concerne la realizzazione della prima fase del raccordo RAV.

RS 742.140.3

Art. 3 Progetto

Il progetto di raccordo RAV comprende i provvedimenti edili necessari per realizzare il raccordo RAV nei limiti dei mezzi stanziati.

La prima fase del raccordo RAV prevede i provvedimenti sulle tratte:

  1. Zurigo – San Gallo – Bregenz – Lindau – Geltendorf – Monaco;

  2. Zurigo – Bülach – Sciaffusa – Singen – Stoccarda;

  3. Belfort – Digione;

  4. Losanna – Frasne – Digione e Berna – Neuchâtel – Pontarlier – Frasne – Digione;

  5. Ginevra – Bellegarde – Nurieux – Bourg-en-Bresse – Mâcon;

  6. Bienne – Belfort;

  7. Basilea – Mulhouse;

  8. Coira – St. Margrethen;

  9. S. Gallo – Costanza – Singen.

Nel 2007 il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un progetto per una panoramica sull’evoluzione ulteriore dei grandi progetti ferroviari, nonché per le fasi ulteriori e per il loro finanziamento.

Art. 4 Progettazione e costruzione

I gestori delle infrastrutture progettano e costruiscono il raccordo RAV.

La Confederazione disciplina i suoi rapporti con i gestori delle infrastrutture per mezzo di convenzioni. In tali convenzioni vengono fissati in dettaglio le tratte, le prestazioni, i costi e le scadenze, la concessione dei mezzi finanziari e l’organizzazione.

Le convenzioni sottostanno all’approvazione del Consiglio federale.

Le convenzioni sui provvedimenti in Svizzera sono sottoposte al Consiglio federale dopo che le approvazioni dei piani conformemente all’articolo 18 della legge federale del 20 dicembre 19575 sulle ferrovie sono passate in giudicato.

Art. 5 Assegnazione di mandati

I gestori delle infrastrutture assegnano mandati di fornitura, di prestazioni e di costruzione conformemente alla legislazione federale in materia di acquisti pubblici.

Art. 6 Ottimizzazione costante dei lavori

Nella realizzazione del raccordo RAV occorre tenere costantemente conto, secondo il principio dell’ottimizzazione economica e aziendale, dei progressi tecnologici in campo ferroviario, delle migliorie organizzative e dell’evoluzione nel traffico viaggiatori e merci.

Art. 7 Finanziamento

L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale il credito d’impegno necessario per realizzare la prima fase del raccordo RAV.

Art. 8 Modalità di finanziamento

La Confederazione, mediante il Fondo per i grandi progetti ferroviari, mette a disposizione come segue i mezzi stanziati:

  1. per il finanziamento dei provvedimenti in Svizzera sono concessi mutui rimborsabili, a interesse variabile, e contributi a fondo perso;

  2. per il prefinanziamento di provvedimenti in Germania sono concessi mutui rimborsabili, a interesse variabile; questi mutui sono contabilizzati nel bilancio corrente del Fondo per i grandi progetti ferroviari;

  3. per il cofinanziamento di provvedimenti in Francia sono concessi contributi a fondo perso.

Art. 9 Vigilanza e controllo

Il Consiglio federale assicura la vigilanza e il controllo della realizzazione del raccordo RAV.

Art. 10 Rendiconto

Il Consiglio federale informa annualmente l’Assemblea federale circa:

  1. lo stato dei lavori per il raccordo RAV;

  2. le spese effettive in base al credito d’impegno stanziato;

  3. l’onere che ne è risultato per la Confederazione e quello previsto per il quinquennio successivo.

Art. 11 Procedura e competenze

La procedura e le competenze relative alla pianificazione, alla costruzione e all’esercizio del raccordo RAV in Svizzera sono rette dalla legge del 20 dicembre 19576 sulle ferrovie.

Art. 12 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 13 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 marzo 2005 Consiglio degli Stati, 18 marzo 2005 La presidente: Thérèse Meyer Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 7 luglio 2005.7

La presente legge entra in vigore il 1° settembre 2005.

24 agosto 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz