RU 2005 5929

Ordinanza del DFI
concernente l’acqua potabile, l’acqua sorgiva
e l’acqua minerale

del 23 novembre 2005

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli4 capoverso2, 26 capoversi2 e 5 nonché 27 capoverso 3 dell’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),
ordina:

Sezione 1 Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1

La presente ordinanza definisce le seguenti derrate alimentari, ne stabilisce i requisiti e ne disciplina la caratterizzazione e la pubblicità particolari:

  1. acqua potabile;

  2. acqua sorgiva;

  3. acqua minerale naturale;

  4. acqua minerale artificiale;

  5. acqua gasata.

Sezione 2 Acqua potabile

Art. 2 Definizione

L’acqua potabile è l’acqua che, lasciata naturale o dopo essere stata trattata, è destinata a essere bevuta, a cucinare, a preparare cibi e a pulire oggetti che entrano in contatto con derrate alimentari.

Art. 3 Requisiti

L’acqua potabile dev’essere atta al consumo dal punto di vista microbiologico, chimico e fisico.

RS 817.022.102

È atta al consumo l’acqua potabile che, nel luogo in cui è a disposizione per essere utilizzata:

  1. soddisfa i requisiti igienici e microbiologici per l’acqua potabile stabiliti nell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20052 sui requisiti igienici;

  2. non supera i valori limite e di tolleranza per l’acqua potabile stabiliti nell’ordinanza del 26 giugno 19953 sulle sostanze estranee e sui componenti; e

  3. è ineccepibile dal punto di vista del gusto, dell’odore e dell’aspetto.

Art. 4 Caratterizzazione

Sui recipienti di acqua potabile consegnati ai consumatori non possono figurare:

  1. allusioni a luoghi o nomi di sorgenti nonché disegni, raffigurazioni o designazioni che possano dare adito a confusioni con un’acqua minerale naturale o con un’acqua sorgiva;

  2. allusioni pubblicitarie concernenti la salute.

Art. 5 Informazioni

Chi consegna ai consumatori acqua potabile attraverso un acquedotto, è tenuto a informarli almeno una volta all’anno in modo circostanziato sulla qualità dell’acqua potabile.

Art. 6 Impianti, mezzi e procedimenti per acqua potabile

Un impianto di acquedotto è un impianto di captazione, trattamento, adduzione, accumulazione o distribuzione di acqua potabile, che è fornita a terzi.

Chi intende costruire o modificare un impianto di acquedotto lo deve preventivamente notificare alla competente autorità esecutiva cantonale.

Gli impianti, gli apparecchi e le installazioni per l’approvvigionamento dell’acqua devono essere costruiti, ampliati o modificati secondo le regole riconosciute della tecnica. Il proprietario è obbligato a farli regolarmente sorvegliare e sottoporre a manutenzione da parte di persone appositamente istruite.

Gli impianti, gli apparecchi, le installazioni e i procedimenti per la preparazione dell’acqua potabile possono essere utilizzati soltanto se l’acqua potabile con essi trattata soddisfa sempre i requisiti di cui all’articolo3.

I procedimenti per la preparazione e la disinfezione dell’acqua potabile necessitano di un’autorizzazione dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Sezione 3 Acqua sorgiva

Art. 7 Definizione

L’acqua sorgiva è un’acqua potabile imbottigliata alla sorgente, non trattata o trattata soltanto con i procedimenti permessi per l’acqua minerale naturale.

Art. 8 Requisiti

Al momento della consegna ai consumatori l’acqua sorgiva deve soddisfare i requisiti di purezza applicabili all’acqua potabile. Deve soddisfare inoltre i requisiti microbiologici stabiliti per le acque minerali naturali.

L’acqua sorgiva non dev’essere sottoposta a trattamenti e neppure modificata con additivi. Fanno eccezione i procedimenti di cui all’articolo 13 capoverso2.

All’acqua sorgiva sono applicabili per analogia gli articoli 17 e 18.

Art. 9 Caratterizzazione

La denominazione specifica dell’acqua sorgiva è «acqua sorgiva».

2A complemento delle indicazioni secondo l’articolo2 dell’ordinanza del 23 novembre 20054 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr) devono figurare il nome della sorgente e il luogo in cui scaturisce. L’articolo 15 capoversi3 e 5–7 è applicabile anche all’acqua sorgiva. La denominazione specifica «acqua sorgiva con aggiunta di anidride carbonica» è ammessa se all’acqua sorgiva è stata aggiunta anidride carbonica.

Per l’acqua sorgiva sono vietate indicazioni o presentazioni che possano dare adito a confusioni con un’acqua minerale naturale. Ciò vale anche per immagini, nomi di fantasia, ragioni sociali e materiale pubblicitario. Sono vietate in particolare la denominazione «acqua minerale» o denominazioni simili contenenti il termine «minerale».

Sezione 4 Acqua minerale naturale

Art. 10 Campo d’applicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano all’acqua minerale naturale che, condizionata in recipienti, è consegnata ai consumatori come derrata alimentare.

L’acqua minerale naturale destinata a un altro uso non cade sotto queste disposizioni.

Art. 11 Definizione

L’acqua minerale naturale è un’acqua, ineccepibile dal punto di vista microbiologico, proveniente da una o più sorgenti naturali oppure captata artificialmente da falde freatiche con modalità particolarmente accurate.

Art. 12 Requisiti

L’acqua minerale artificiale deve distinguersi per la speciale provenienza geologica, per la natura e la quantità dei componenti minerali, per la sua purezza originale, nonché per la composizione e la temperatura, che devono rimanere costanti nei limiti delle oscillazioni naturali. Ciò deve essere stabilito con procedimenti scientifici riconosciuti, secondo i criteri seguenti:

  1. geologici ed idrogeologici;

  2. fisici, chimici e fisico-chimici;

  3. microbiologici.

Le analisi microbiologiche devono essere effettuate al minimo una volta al mese durante almeno un anno.

Le competenti autorità cantonali di esecuzione devono essere informate in merito al risultato delle suddette analisi. Deve essere presentata la documentazione menzionata nell’allegato.

Art. 13 Trattamenti ammessi e requisiti di purezza

L’acqua minerale naturale non deve essere sottoposta a trattamenti e neppure modificata con additivi.

In deroga al capoverso1 sono permessi:

  1. la decantazione e la filtrazione, eventualmente dopo arieggiamento con aria igienicamente ineccepibile, per allontanare o ridurre componenti indesiderate, nella misura in cui l’acqua minerale naturale non sia modificata nelle sue componenti essenziali;

  2. l’eliminazione totale o parziale dell’anidride carbonica con procedimenti esclusivamente fisici;

  3. l’aggiunta di anidride carbonica;

  4. altri trattamenti, che: 1. sono assolutamente necessari, 2. che non modificano l’acqua minerale nei suoi componenti essenziali, e 3. non servono al miglioramento igienico di un’acqua minerale non ineccepibile alla sorgente.

Al momento della consegna ai consumatori l’acqua minerale naturale deve soddisfare almeno i requisiti di purezza valevoli per l’acqua potabile.

Art. 14 Denominazione specifica

La denominazione specifica è «acqua minerale naturale». Se in condizioni normali di pressione e di temperatura l’acqua minerale libera anidride carbonica, la denominazione specifica è:

  1. «acqua minerale naturale con anidride carbonica» se l’acqua contiene la stessa quantità di anidride carbonica come alla sorgente; l’anidride carbonica che si libera entro le abituali tolleranze tecniche può in tal caso essere compensata con una quantità uguale di provenienza dalla stessa fonte;

  2. «acqua minerale naturale addizionata di anidride carbonica della stessa sorgente » se il suo tenore di anidride carbonica proviene dalla stessa sorgente ed è più elevato, dopo l’imbottigliamento, di quello alla sorgente;

  3. «acqua minerale naturale con aggiunta di anidride carbonica», se all’acqua minerale è aggiunta anidride carbonica non proveniente dalla stessa sorgente.

In caso di trattamento secondo l’articolo 13 capoverso2 lettera b, la denominazione specifica deve essere completata con la menzione «totalmente sgasata» oppure «parzialmente sgasata».

Secondo la composizione, la denominazione specifica può essere completata dalle indicazioni seguenti:

  1. «debolmente mineralizzata» se il tenore di sali minerali, calcolato come residuo fisso, non supera 500 mg/l;

  2. «molto debolmente mineralizzata» se il tenore di sali minerali, calcolato come residuo fisso, non supera 50 mg/l;

  3. «fortemente mineralizzata» se il tenore di sali minerali, calcolato come residuo fisso, è superiore a 1500 mg/l;

  4. «sodica» se il tenore di sodio è superiore a 200 mg/l;

  5. «calcica» se il tenore di calcio è superiore a 150 mg/l;

  6. «magnesica» se il tenore di magnesio è superiore a 50 mg/l;

  7. «ferruginosa» se il tenore di ferro bivalente è superiore a1 mg/l;

  8. «contenente fluoruri» se il tenore di fluoro è superiore a1 mg/l;

  9. «contenente bicarbonato» o «contenente idrogencarbonato» se il tenore di idrogencarbonato è superiore a 600 mg/l;

  10. «contenente solfati» se il tenore di solfati è superiore a 200 mg/l;

  11. «contenente cloruri» se il tenore di cloruri è superiore a 200 mg/l;

  12. «acidula» se il tenore di anidride carbonica libera della sorgente è superiore

  13. «con molta anidride carbonica» se il tenore di anidride carbonica è superiore

  1. «con poca anidride carbonica» se il tenore di anidride carbonica non è superiore a 4000 mg/l;

  2. «può avere effetto lassativo» se contiene più di 2000 mg/l di solfati.

Art. 15 Ulteriore caratterizzazione

Sui recipienti, a complemento delle indicazioni secondo l’articolo 2 OCDerr5, deve figurare il luogo in cui scaturisce la sorgente.

L’elenco degli ingredienti deve essere sostituito da:

  1. l’indicazione dei quantitativi delle componenti caratteristiche dell’acqua minerale naturale; oppure

  2. la menzione «composizione secondo i risultati dell’analisi ufficialmente riconosciuta del … (giorno dell’analisi)».

Se un’acqua minerale naturale è stata arieggiata secondo l’articolo 13 capoverso 2 lettera a oppure trattata secondo dell’articolo 13 capoverso2 lettera d, si deve indicare il tipo di trattamento.

Qualora nello stesso luogo venga sfruttata e consegnata acqua minerale naturale di diverse sorgenti, che si differenzia nella mineralizzazione totale oppure nel tipo di mineralizzazione, deve essere aggiunto il nome della sorgente.

L’acqua minerale della stessa sorgente non può essere messa in commercio con diversi marchi o nomi di fantasia.

Se le etichette o le scritte sui recipienti di vendita di acqua minerale naturale recano un nome di fantasia, deve figurare anche il luogo o il nome della sorgente in caratteri almeno della stessa grandezza e in modo ugualmente visibile del nome di fantasia. Ciò vale anche per la pubblicità.

Le disposizioni dell’OCDerr sulla caratterizzazione del valore nutritivo non sono applicabili.

Art. 16 Menzioni di proprietà particolari

La menzione «indicata per un’alimentazione povera di sodio» è permessa se il tenore di sodio è inferiore a 20 mg/l.

Ulteriori menzioni di tal genere sono permesse se è comprovata una particolare azione fisiologica rispetto a una normale acqua potabile.

Art. 17 Captazione e riempimento

Chi intende costruire o modificare impianti di captazione, adduzione, accumulazione o trattamento di acqua minerale naturale, deve annunciarlo preventivamente alla competente autorità esecutiva cantonale. Quest’ultima informa l’UFSP, quando si tratta di una nuova captazione o di un nuovo trattamento.

La captazione di un’acqua minerale naturale e la sua adduzione al luogo di riempimento devono avvenire in modo che le proprietà chimiche e microbiologiche dell’acqua alla sorgente siano ampiamente conservate. In particolare, la sorgente deve essere protetta contro gli inquinamenti alla scaturigine. I materiali impiegati per la captazione, le condotte e i serbatoi devono essere idonei per l’acqua minerale naturale e tali da impedire ogni modificazione chimica, fisico-chimica e microbiologica dell’acqua.

L’acqua minerale naturale può essere trasportata dalla sorgente al luogo di riempimento unicamente mediante condotte. Non è permesso il trasporto in autocisterne.

I recipienti dell’acqua minerale naturale devono essere muniti di una chiusura che impedisca una falsificazione o un inquinamento.

Art. 18 Controllo

Il titolare di una sorgente deve far controllare la stessa a intervalli regolari, ma almeno quattro volte all’anno, quanto a gettito, temperatura, componenti caratteristiche e purezza microbiologica.

Art. 19 Acque minerali naturali estere

Le acque minerali naturali estere possono essere consegnate in Svizzera ai consumatori, unicamente se la competente autorità del Paese di provenienza attesta che le acque soddisfano le disposizioni degli articoli 11–13, 17 capoversi 2–4 e 18.

Sezione 5 Acqua minerale artificiale, polvere per la preparazione di acqua

minerale artificiale

Art. 20 Acqua minerale artificiale

L’acqua minerale artificiale è un’acqua potabile, alla quale sono stati aggiunti acqua minerale naturale, acque madri saline, sali naturali di sorgente o imitazioni di tali miscele saline. Anche un’acqua minerale naturale, alla quale sono stati aggiunti sali minerali, è considerata come acqua minerale artificiale.

L’acqua minerale artificiale deve soddisfare, alla consegna ai consumatori, i requisiti di purezza valevoli per l’acqua potabile. Deve corrispondere inoltre alle proprietà microbiologiche dell’acqua minerale naturale.

All’acqua minerale artificiale possono essere aggiunti solo sali puri di sodio, potassio, calcio o magnesio, acido carbonico, acido cloridrico o acido solforico, ma non come idrogensolfati. È permessa l’aggiunta di anidride carbonica.

La denominazione specifica è «acqua minerale artificiale». I due aggettivi devono figurare sull’imballaggio in caratteri di uguale grandezza e colore, immediatamente uno accanto all’altra.

Un’acqua minerale artificiale che contiene almeno 600 mg/l di idrogencarbonato di sodio può essere designata come «acqua di soda».

Se ad un’acqua minerale artificiale è stata aggiunta anidride carbonica in misura superiore a2 g/l, accanto alla denominazione specifica deve figurare una menzione come «contiene anidride carbonica».

L’articolo4 è applicabile per analogia.

Art. 21 Polvere per la preparazione di acque minerali artificiali

La polvere per la preparazione di acque minerali artificiali è una polvere che, se disciolta in acqua potabile secondo le prescrizioni, produce un’acqua minerale artificiale.

Per la produzione di anidride carbonica tale polvere può contenere idrogencarbonato di sodio o di potassio e acido citrico o tartarico. Essa deve inoltre soddisfare i requisiti dell’articolo 20 capoverso3.

L’articolo4 è applicabile per analogia.

Sezione 6 Acqua gasata, polvere per la preparazione di acqua gasata

Art. 22 Acqua gasata

L’acqua gasata è un’acqua potabile alla quale è stata aggiunta anidride carbonica. Il tenore di anidride carbonica deve essere di almeno4 g/l.

Al momento della consegna ai consumatori l’acqua gasata deve essere conforme ai requisiti di purezza valevoli per l’acqua potabile.

La denominazione specifica è «acqua gasata», «acqua potabile gasata» o «seltz».

L’articolo4 è applicabile per analogia.

Art. 23 Polvere per la preparazione di acqua gasata

La polvere per la preparazione di acqua gasata è una polvere con idrogencarbonato di sodio o di potassio ed acido citrico o tartarico che, sciolta in acqua potabile secondo le prescrizioni, produce un’acqua gasata.

L’articolo4 è applicabile per analogia.

Sezione 7 Adeguamento dell’allegato

Art. 24

L’UFSP adegua regolarmente l’allegato della presente ordinanza allo stato attuale della scienza e della tecnica, nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.

Sezione 8 Disposizioni finali

Art. 25 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 12 febbraio 19866 sul riconoscimento delle acque minerali naturali è abrogata.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

23 novembre 2005 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

Allegato

(art. 12 cpv. 3) Documentazione relativa all’analisi dell’acqua minerale naturale Chi vuole mettere in commercio acqua quale acqua minerale naturale deve presentare agli organi d’esecuzione competenti i documenti seguenti:

1. Documentazione geologica ed idrogeologica

  1. un piano di situazione, in scala di almeno1:1000, con l’indicazione esatta della o delle opere di captazione; nella misura in cui esistono verranno usati i piani del registro fondiario;

  2. un rapporto idrogeologico sulla provenienza e l’origine dell’acqua minerale naturale ed in particolare sulla geologia, la stratigrafia, la tettonica e la geometria del vettore dell’acqua;

  3. i piani di dettaglio e la descrizione della captazione (piani dell’opera eseguita: planimetria, sezioni, materiali usati), con l’indicazione in valori assoluti delle quote del livellamento ufficiale;

  4. i piani delle zone di protezione e le prescrizioni inerenti la loro salvaguardia, con indicazione delle basi giuridiche determinanti;

  5. i dati sul gettito della sorgente o sulla portata della trivellazione; se l’acqua sorgiva viene pompata, viene indicata la portata massima in condizioni di abbassamento costante del livello dell’acqua; le misurazioni vanno eseguite durante almeno un anno, se possibile sotto costante sorveglianza e con registrazione automatica dei dati.

2. Documentazione delle analisi fisiche e chimiche I documenti che recano i risultati delle analisi fisiche, chimiche e fisico-chimiche dell’acqua minerale naturale in questione, devono fornire informazioni relative a:

  1. il decorso della temperatura dell’acqua alla sorgente oppure allo sbocco del pompaggio durante almeno un anno, se possibile sotto costante sorveglianza e con registrazione automatica;

  2. i dati fisici: pH, conduttività in µS/cm a 20 °C;

  3. il contenuto in componenti principali: sodio, magnesio, calcio, cloruro, idrogencarbonato, solfato;

  4. il contenuto in componenti secondari, che presentano un eventuale interesse, come potassio, manganese, ferro, acido silicico (H2SiO3, fluoruro, ioduro, nitrato;

  5. il contenuto in gas disciolti: ossigeno, anidride carbonica, idrogeno solforato;

  1. il consumo di permanganato di potassio o il DOC; il contenuto d’ammonio, nitriti, fosfato, cadmio, piombo, mercurio, cromo (VI), arseniato (H3AsO4, acido borico (H3BO3, bario;

  2. la radioattività totale (attività α e β) allo sbocco della sorgente e se necessario dopo 10 giorni di accumulazione dell’acqua in Bq/1, come anche gli isotopi tritio ed ossigeno18O.

3. Documentazione degli esami microbiologici La documentazione sugli esami microbiologici deve includere anche campioni prelevati durante ed alla fine di un periodo di piogge prolungato e durante la fusione delle nevi.