RU 2005 6645

Ordinanza
sulla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie
per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro
della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia
(ORPMCE)

Modifica del 9 novembre 2005

Il Consiglio federale svizzero,
ordina:

I

L’ordinanza del 3 luglio 20011 sulla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia è modificata come segue:

Art. 3 cpv.2 e 3

Quale riduzione dei premi è versato l’ammontare della differenza tra i premi medi e il 6 per cento del reddito determinante, ma al massimo il premio effettivamente dovuto dal beneficiario della rendita.

Non hanno diritto alla riduzione dei premi i beneficiari di rendite la cui sostanza netta supera 100 000 franchi, rispettivamente 150 000 franchi in caso di famiglie con figli. I versamenti di capitale delle casse pensioni e di altri istituti di previdenza vanno dedotti dalla sostanza computabile e addizionati al reddito conformemente all’articolo4 capoverso2. Nel caso delle famiglie si prende in considerazione la totalità delle sostanze nette dei membri che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza.

Art. 4 cpv.1 lett. a e d, nonché cpv.2

Sono considerati reddito computabile le seguenti entrate:

  1. la totalità dei redditi conseguiti sotto forma di rendite;

  2. i redditi del lavoro.

Se invece di una rendita, è versata una liquidazione in capitale della previdenza professionale, l’importo della rendita corrispondente a tale liquidazione deve essere conteggiato come reddito conseguito sotto forma di rendita. Questa rendita è calcolata in percentuale alla liquidazione in capitale, tenendo presente che è determinante l’importo del capitale lordo. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) determina le percentuali in funzione dell’età dell’assicurato al momento dell’attribuzione del capitale. L’UFSP prende in considerazione il tasso di conversione applicabile conformemente all’articolo 14 della legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e l’articolo 17 dell’ordinanza del 18 aprile 19843 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. I redditi prodotti dalla liquidazione in capitale non sono conteggiati quali redditi patrimoniali secondo il capoverso1 lettera c. La liquidazione in capitale viene computata soltanto nella misura in cui è ancora presente sotto forma di sostanza.

Art. 9 cpv.1

Le richieste di riduzione di premi possono essere presentate soltanto per l’anno in corso e retroattivamente per tre mesi al massimo. Quale data della richiesta fa stato il primo giorno del mese durante il quale è stato inviato il modulo.

II

Disposizione transitoria della modifica del 9 novembre 2005 Durante i primi tre mesi dell’anno civile a contare dall’entrata un vigore del Protocollo del 26 ottobre 20044 all’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica Slovacca, successivamente alla loro adesione all’Unione europea, al posto dei premi medi di cui all’articolo 7 sono determinanti per il calcolo della riduzione dei premi dei beneficiari di rendite e delle loro famiglie che risiedono nei nuovi Stati membri della Comunità europea i premi che superano del 15 per cento i premi più bassi dell’assicurazione obbligatoria delle cure mediche applicabili nel singolo nuovo Stato membro della Comunità europea.

III

Fatto salvo il capoverso2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

La disposizione transitoria entra in vigore contemporaneamente all’articolo 2 numero 11 (art. 95a LAMal) del decreto federale del 17 dicembre 20045 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Protocollo concluso con la Comunità europea e i suoi Stati membri relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea.

9 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione Annemarie Huber-Hotz