RU 2006 1417
Traduzione1
Accordo del 21 giugno 1999
tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli Decisione n. 3/2004 relativa alle modifiche delle appendici dell’allegato 9 dell’accordo
Adottata il 29 aprile 2004 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2004
Il Comitato misto per l’agricoltura, visto l’accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli2, in particolare l’articolo 11, considerando quanto segue: (1) Tale accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002. (2) L’allegato 9 intende favorire gli scambi di prodotti agricoli e di derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti dalla Comunità e dalla Svizzera. (3) A norma dell’articolo 8, paragrafo2 dell’allegato 9 il gruppo di lavoro esamina l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle parti e in particolare elabora e presenta al comitato misto per l’agricoltura proposte per adeguare e aggiornare le relative appendici. (4) L’appendice 1 dell’allegato 9 riguarda le disposizioni regolamentari applicabili alla commercializzazione di prodotti agricoli e di derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico nella Comunità europea e in Svizzera, l’appendice 2 contiene le modalità d’applicazione, decide:
Art. 1
Le appendici 1 e 2 sono sostituite dal testo allegato alla presente decisione.
Dal testo originale francese (RO 2006 1417).
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 2004.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004. Per il Comitato misto per l’agricoltura Il presidente e capo della delegazione comunitaria Aldo Longo Il capo della delegazione svizzera Christian Häberli Il segretario del Comitato misto Hans-Christian Beaumond Appendice 1 dell’allegato 9 Elenco degli atti di cui all’articolo3 relativi ai prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico Disposizioni regolamentari applicabili nella Comunità europea Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 599/2003 della Commissione del 1º aprile 2003 (GU L 85 del2.4.2003, pag. 15) Regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, del 14 gennaio 1992, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d’importazione dai paesi terzi di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2003 della Commissione del 27 marzo 2003 (GU L 81 del 28.3.2003, pag. 10) Regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell’allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo4 di detto regolamento (GU L 25 del2.2.1993, pag. 5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2020/2000 della Commissione del 25 settembre 2000 (GU L 241 del 26.9.2000, pag. 39) Regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, che fissa le modalità d’applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l’importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CEE) n.
2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentati (GU L 243 del 13.9.2001, pag. 3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1918/2002 del 25 ottobre 2002 (GU L 289 del 26.10.2002, pag. 15) Regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (GU L 31 del 6.2.2003, pag. 3) Disposizioni applicabili in Svizzera Ordinanza del 22 settembre 19973 sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull’agricoltura biologica), modificata da ultimo il 26 novembre 2003 (RO 2003 5347) Ordinanza del Dipartimento federale dell’economia del 22 settembre 19974 5357). Esclusione dal regime di equivalenza Prodotti svizzeri a base di ingredienti prodotti nel quadro della riconversione verso l’agricoltura biologica. Prodotti ottenuti dall’allevamento svizzero di caprini qualora gli animali beneficino della deroga prevista dall’articolo 39d dell’ordinanza (RS 910.18) sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente.
Appendice 2 dell’allegato 9 Modalità d’applicazione Le norme di etichettatura della parte importatrice si applicano per quanto concerne l’etichettatura relativa al metodo di produzione biologico degli alimenti per animali.