RU 2006 1677
Ordinanza
concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
(OETV)
Modifica del 29 marzo 2006
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:
Art. 3 cpv.1 lett. e–f
Per quanto concerne le autorità sono impiegate le abbreviazioni seguenti:
DFF per il Dipartimento federale delle finanze;
AFD per l’Amministrazione federale delle dogane.
Art. 100 cpv.1
Per permettere di controllare la durata del lavoro e del riposo e di chiarire un infortunio devono essere muniti:
di un odocronografo secondo l’allegato I B del regolamento n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (odocronografo digitale) i veicoli il cui conducente sottostà all’OLR1;
di un odocronografo secondo l’allegato I del regolamento n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (odocronografo analogico) o di un odocronografo digitale gli altri autoveicoli pesanti non menzionati nella lettera a e i veicoli il cui conducente sottostà alla OLR 2. Sono eccettuati gli autoveicoli di lavoro, i veicoli il cui interno è adibito ad abitazione e le automobili pesanti che non sono usate per il trasporto professionale di persone (art. 3 OLR 2).
Art. 101 cpv. 1bis
Nei veicoli che necessitano di un odocronografo giusta l’articolo 100 capoverso1 lettera b e il cui conducente non sottostà all’OLR 2 è sufficiente un registratore di fine percorso.
Art. 102 cpv.1, 2 e 4
I dispositivi di limitazione della velocità, gli odocronografi e i registratori di fine percorso devono essere installati, collaudati e riparati da un’officina che dispone di un permesso pertinente. Il permesso è rilasciato dall’AFD alle officine che offrono la garanzia che tali lavori sono eseguiti accuratamente e che dispongono di personale qualificato nonché degli apparecchi e delle installazioni necessari.
I dispositivi di limitazione della velocità, gli odocronografi e i registratori di fine percorso e i loro raccordi devono sempre essere muniti dei sigilli di piombo di un’officina riconosciuta.
Se il veicolo è provvisto di un odocronografo digitale, prima di effettuare il collaudo, l’esame successivo o una riparazione l’officina deve scaricare tutti i dati dalla memoria dell’odocronografo e metterli a disposizione, su richiesta, degli aventi diritto. L’officina è tenuta a conservare durante tre anni i dati scaricati e, trascorso il termine, a cancellarli.
Art. 102a cpv.1
I veicoli provvisti di luci blu e una tromba a due suoni alternati (art. 78 cpv. 3 e 82 cpv. 2) devono essere dotati di un apparecchio per la registrazione dei dati. Per i veicoli secondo l’articolo 100 capoverso1 lettera b, i cui conducenti non sottostanno all’OLR 2, e i veicoli secondo l’articolo 101 capoverso1 provvisti di luci blu e una tromba a due suoni alternati sono sufficienti un odocronografo (art. 100), un registratore di fine percorso (art. 101) o un apparecchio per la registrazione dei dati.
Art. 220 cpv.1 lett. e e 1bis
Per l’esecuzione della presente ordinanza, il DATEC emana istruzioni e disciplina i particolari, segnatamente per quanto concerne:
e. abrogata 1bis Il DFF disciplina i particolari per quanto concerne i requisiti e il controllo delle officine che installano, collaudano e riparano dispositivi di limitazione della velocità, odocronografi e registratori di fine percorso.
Art. 222h Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 29 marzo 2006
Per i veicoli secondo l’articolo 100 capoverso1 lettera a, messi in circolazione per la prima volta innanzi il 1° gennaio 2007, è sufficiente un odocronografo analogico.
Dal 1° gennaio 2007 è necessario un odocronografo digitale per i veicoli:
messi in circolazione per la prima volta;
che devono essere muniti per la prima volta di un odocronografo; o
che sono stati messi in circolazione per la prima volta dal 1° gennaio 1996 e a cui viene sostituito tutto il sistema dell’odocronografo.
II
L’allegato 2 è modificato secondo la versione annessa.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2006.
29 marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato 2
Art. N. 12 (Direttiva CE n. 3821/85/CEE)
1 Autoveicoli e loro rimorchi
Normativa CE concernente l’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada Direttive di base Titolo e date di pubblicazione delle direttive di base, regolamenti, decisioni della CE e modifiche con date di pubblicazione 3821/85/CEE Regolamento n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; GU n. L 370 del 31.12.1985, pag. 8, modificato da: Regolamento 3314/90/CEE (GU n. L 318 del 17.11.1990, pag. 20) Regolamento 3572/90/CEE (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 13) Regolamento 3688/92/CEE (GU n. L 374 del 22.12.1992, pag. 12) Regolamento 2479/95/CE (GU n. L 256 del 26.10.1995, pag. 8) Regolamento 1056/97/CE (GU n. L 154 del 12.6.1997, pag. 21) Regolamento 2135/98/CE (GU n. L 274 del 9.10.1998, pag. 1) Regolamento 1360/2002/CE (GU n. L 207 del 5.8.2002, pag. 1) corretto da GU n. L 77 del 13.3.2004, pag. 71 Regolamento 1882/2003/CE (GU n. L 284 del 31.10.2003, pag. 1) Regolamento 432/2004/CE (GU n. L 71 del 10.3.2004, pag. 3)