RU 2006 2121
Convenzione del 26 giugno 1990 relativa all'ammissione temporanea
Convenzione del 26 giugno 1990
relativa all’ammissione temporanea
RS 0.631.24; RU 1995 4685
I
Correzione della RU 2005 2621 Il testo della nota 1 ha il tenore seguente: Il testo delle riserve svizzere circa talune disposizioni degli allegati può essere consultato presso la Direzione generale delle dogane, Sezione degli affari internazionali, 3003 Berna.
II
Campo d’applicazione il 10 aprile 20061 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Algeria* 8 maggio 1998 8 agosto 1998 Australia* 9 gennaio 1992 A 27 novembre 1993 Austria* 29 settembre 1994 A 29 dicembre 1994 Cina* 27 agosto 1993 A 27 novembre 1993 Danimarca* 18 giugno 1997 18 settembre 1997 Giordania* 24 giugno 1992 A 27 novembre 1993 Hong Kong* 15 febbraio 1995 A 15 maggio 1995 Liechtenstein* 11 maggio 1995 11 agosto 1995 Lituania* 26 febbraio 1998 A 26 maggio 1998 Maurizio* 7 giugno 1995 A 7 settembre 1995 Mongolia* 5 giugno 2003 A 5 settembre 2003 Nigeria* 10 giugno 1993 27 novembre 1993 Polonia* 12 settembre 1995 A 12 dicembre 1995 Repubblica Ceca* 24 novembre 1999 24 febbraio 2000 Slovacchia* 22 settembre 2000 A 22 dicembre 2000 Slovenia* 23 ottobre 2000 A 23 gennaio 2001 Spagna* 18 giugno 1997 18 settembre 1997 Svizzera* 11 maggio 1995 11 agosto 1995
Sostituisce quelli in RU 1995 4685 e 2005 2622. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito internet del DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/i/home/foreign/intagr/dabase.html).
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Tagikistan* 27 agosto 1997 A 27 novembre 1997 Zimbabwe* 17 novembre 1992 27 novembre 1993 * Riserve e dichiarazioni. Il testo delle riserve circa talune disposizioni degli allegati può essere consultato presso la Direzione generale delle dogane, Sezione degli affari internazionali, 3003 Berna.
Riserve e dichiarazioni Svizzera2 La Svizzera ha accettato i seguenti allegati con riserve: Allegato A relativo ai titoli di ammissione temporanea (Carnet ATA, Carnet CPD). Allegato B.1 relativo alle merci destinate ad essere presentate o utilizzate in occasione di un’esposizione, una fiera, un congresso o una manifestazione analoga. Allegato B.2 relativo al materiale professionale. Allegato B.3 relativo ai contenitori, alle palette, agli imballaggi, ai campioni e alle altre merci importate nel quadro di un’operazione commerciale. Allegato B.5 relativo alle merci importate a fini educativi, scientifici o culturali. Allegato B.6 relativo agli effetti personali dei viaggiatori e alle merci importate a fini sportivi. Allegato B.7 relativo al materiale di propaganda turistica. Allegato B.8 relativo alle merci importate in regime di traffico frontaliero. Allegato B.9 relativo alle merci importate a fini umanitari. Allegato C concernente i mezzi di trasporto. Allegato D relativo agli animali.
La Convenzione si applica anche al Principato del Liechtenstein, finché esso rimane vincolato alla Confederazione Svizzera da un Trattato di unione doganale3.
Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 21 set. 1994 (RU 1995 4683).
Campo d’applicazione degli allegati il 10 aprile 20064
Il campo d’applicazione degli all. non è pubblicato nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione mondiale delle dogane http://www.wcoomd.org/ie/fr/Conventions/conventions.html oppure ottenuti presso la Direzione generale delle dogane, Sezione degli affari internazionali, 3003 Berna.