RU 2006 2713

Ordinanza
sull’esecuzione di ispezioni pre-imbarco

Modifica del 16 giugno 2006

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 17 maggio 19951 sull’esecuzione di ispezioni pre-imbarco è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; in applicazione dell’Accordo OMC del 15 aprile 19943 sulle ispezioni pre-imbarco (Accordo); in applicazione dell’articolo 271 del Codice penale svizzero4,

Art. 17 cpv.3

Per il resto sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20045 sugli emolumenti.

Art. 18 cpv.2

Abrogato

II

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2006.

16 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz