RU 2006 2915

Ordinanza
dell’Ufficio federale delle comunicazioni
sugli impianti di telecomunicazione

Modifica del 3 luglio 2006

L’Ufficio federale delle comunicazioni
ordina:

I

L’allegato 2 dell’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 14 giugno 20021 sugli impianti di telecomunicazione è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2006.

3 luglio 2006 Ufficio federale delle comunicazioni: Martin Dumermuth

Allegato 2

(art.1 cpv. 2) Interfacce prescritte giusta l’articolo 3 capoverso 1 OIT Numero Titolo del documento Edizione RIR0000 Prescrizioni tecniche d’interfacce: documento di base 2 … RIR0201 Emittenti di radiodiffusione terrestri 3 … RIR0301 Ponti radio punto a multipunto 3 … RIR0507 Impianti di radiocomunicazione PMR/PAMR 4 … RIR1001 Sistemi d’allarme (SRD) 3 … RIR1004 Rilevamento di movimento (SRD) 4 … RIR1008 Applicazioni non specifiche a corta portata 5 … RIR1013 Applicazioni audio senza filo (SRD) 5 …