RU 2006 3725

Ordinanza dell’UFV (1/06)
concernente misure provvisorie al confine per la lotta
contro la peste aviaria classica

Modifica del 22 agosto 2006

L’Ufficio federale di veterinaria
ordina:

I

L’ordinanza dell’UFV (1/06) del 16 marzo 20061 concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria classica è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3 frase introduttiva

Per quanto riguarda la Bulgaria e le regioni della Croazia in cui le autorità competenti hanno ordinato misure di protezione equivalenti a quelle della decisione 2006/115/CE2 della Commissione, sono inoltre vietati l’importazione e il transito dei seguenti animali e prodotti animali:

II

L’allegato 2 è modificato come segue: Stralciare Israele

III

La presente modifica entra in vigore il 26 settembre 2006.

22 agosto 2006 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss

GU L 48 del 18.2.2006, p. 28