RU 2006 3725
Ordinanza dell’UFV (1/06)
concernente misure provvisorie al confine per la lotta
contro la peste aviaria classica
Modifica del 22 agosto 2006
L’Ufficio federale di veterinaria
ordina:
I
L’ordinanza dell’UFV (1/06) del 16 marzo 20061 concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria classica è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 3 frase introduttiva
Per quanto riguarda la Bulgaria e le regioni della Croazia in cui le autorità competenti hanno ordinato misure di protezione equivalenti a quelle della decisione 2006/115/CE2 della Commissione, sono inoltre vietati l’importazione e il transito dei seguenti animali e prodotti animali:
II
L’allegato 2 è modificato come segue: Stralciare Israele
III
La presente modifica entra in vigore il 26 settembre 2006.
22 agosto 2006 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss
GU L 48 del 18.2.2006, p. 28