RU 2006 4155
Ordinanza
concernente l’attuazione della legge del 18 giugno 2004
sull’unione domestica registrata nella previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
del 29 settembre 2006
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 3 ottobre 19941 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Art. 2 cpv.2 lett. c
Le forme autorizzate di proprietà d’abitazioni sono:
c. la proprietà comune della persona assicurata con il coniuge o con il partner registrato;
Art. 9 cpv.1 lett. c
Il consenso scritto del creditore pignoratizio è necessario, sempre che sia interessata la somma costituita in pegno, per:
c. il trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio, a seguito di divorzio o di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata, ad un istituto di previdenza dell’altro coniuge o dell’altro partner registrato (art. 22 e 22d della L del 17 dic. 19932 sul libero passaggio).
2. Ordinanza del 3 ottobre 19943 sul libero passaggio
Art. 1 cpv.3
I datori di lavoro devono annunciare all’istituto di previdenza gli assicurati che contraggono matrimonio o un’unione domestica registrata.
Art. 2 cpv.1
Per gli assicurati che hanno raggiunto il 50° anno di età o hanno contratto matrimonio o un’unione domestica registrata dopo il 1° gennaio 1995, l’istituto di previdenza deve determinare la prestazione d’uscita a quel momento.
Art. 8a rubrica e cpv. 1bis
Tasso d’interesse in caso di spartizione della prestazione di uscita in seguito a divorzio o a scioglimento dell’unione domestica registrata
Il capoverso1 si applica per analogia in caso di spartizione della prestazione di uscita in caso di scioglimento di un’unione domestica registrata conformemente
Art. 15 cpv.1 lett. b n. 1
Sono considerati beneficiari per il mantenimento della previdenza:
b. in caso di decesso, nel seguente ordine:
1. i superstiti ai sensi degli articoli 19, 19a e 20 LPP5;
Art. 17 Cessione, costituzione in pegno
Il capitale di previdenza o il diritto alle prestazioni non ancora esigibili non può essere ceduto né costituito in pegno. Sono fatti salvi gli articoli 22 e 22d LFLP6, 3. Ordinanza del 18 aprile 19849 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 1j cpv.1 lett. e
I seguenti salariati non sottostanno all’assicurazione obbligatoria:
e. i seguenti membri della famiglia del conduttore di un’azienda agricola, che vi lavorano: 1. i parenti del conduttore in linea ascendente e discendente, nonché i loro congiunti o partner registrati, 2. i generi e le nuore del conduttore che con ogni probabilità rileveranno l’azienda per gestirla personalmente.
Art. 20 rubrica e rinvio fra parentesi, cpv. 1bis e 2
Diritto del coniuge divorziato e dell’ex partner registrato alle prestazioni per i superstiti
In caso di morte di uno degli ex partner registrati dopo lo scioglimento giudiziale dell’unione domestica, l’ex partner superstite è equiparato alla vedova o al vedovo a condizione che:
l’unione domestica sia durata almeno dieci anni, e
gli sia stata assegnata un’indennità in capitale o una rendita vitalizia in virtù della sentenza di scioglimento.
Le prestazioni dell’istituto di previdenza possono tuttavia essere ridotte nella misura in cui, sommate a quelle di altre assicurazioni, e particolarmente quelle dell’AVS e dell’AI, superino l’importo delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio o di scioglimento dell’unione domestica registrata.
Art. 24 cpv.3
I redditi dei vedovi o dei partner registrati superstiti e degli orfani sono conteggiati insieme.
Art. 27c cpv.1
L’istituto di previdenza può esercitare un diritto di regresso contro il coniuge o il partner registrato dell’assicurato, i parenti dell’assicurato in linea ascendente o discendente o le persone che vivono in comunione domestica con l’assicurato unicamente se hanno provocato l’evento assicurato intenzionalmente o per negligenza grave.
Art. 27i cpv.1 lett. c
Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono i conti o le polizze di libero passaggio sono tenuti a conservare tutti i documenti relativi alla previdenza contenenti informazioni importanti per l’esercizio dei diritti degli assicurati, ossia:
c. documenti concernenti tutte le situazioni determinanti durante il periodo di assicurazione come acquisti, pagamenti in contanti, prelievi anticipati per la proprietà di abitazione e prestazioni di uscita in caso di divorzio o di scioglimento dell’unione domestica registrata;
4. Ordinanza del 13 novembre 198511 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute
Art. 2 cpv.1 lett. b n. 1
Sono considerate beneficiarie le persone seguenti:
b. dopo la sua morte, le persone qui di seguito enumerate nell’ordine seguente:
1. il coniuge superstite o il partner registrato superstite,
Art. 3 cpv.6
Se l’assicurato è coniugato o è vincolato da un’unione domestica registrata, il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia conformemente al capoverso 2 lettere c e d e al capoverso3 è ammesso soltanto previo consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o se è rifiutato, l’assicurato può adire il Tribunale.
Art. 4 cpv.4
Il capoverso3 si applica per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata qualora i partner abbiano concordato che i beni siano divisi secondo le norme del regime della partecipazione agli acquisti (art. 25 cpv.1 secondo periodo della L del 18 giu. 200412 sull’unione domestica registrata).
Art. 7 cpv.2
I coniugi o i partner registrati possono pretendere queste deduzioni, ciascuno per conto proprio, se ambedue esercitano un’attività lucrativa e pagano i contributi a una forma riconosciuta di previdenza.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.
29 settembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |