RU 2006 4473
Regolamento
sui principi in materia d’informazione
e sull’accreditamento dei cronisti
giudiziari presso il Tribunale penale federale
del 29 agosto 2006
Il Tribunale penale federale,
visti gli articoli 15 capoverso1 lettera a e 25 capoversi 3 e 4 della legge del 4 ottobre 20021 sul Tribunale penale federale (LTPF),
decreta:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
Il presente regolamento si prefigge di:
fissare i principi in materia d’informazione;
semplificare l’informazione al pubblico sull’attività del Tribunale penale federale;
proteggere per quanto necessario le parti e gli altri partecipanti al procedimento.
Art. 2 Informazione
Il Tribunale penale federale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza (art. 25 cpv. 1 LTPF). A questo scopo, le decisioni pronunciate dalle corti sono accessibili in Internet e, in misura più limitata, pubblicate periodicamente in forma cartacea. La data e l’oggetto delle udienze pubbliche sono parimenti pubblicati in Internet.
Per quanto attiene all’amministrazione giudiziaria, il Tribunale penale federale informa il pubblico principalmente in merito a importanti mutamenti organizzativi o di personale. L’informazione può essere assicurata segnatamente mediante comunicati stampa o, eccezionalmente, con apposite conferenze stampa.
L’informazione è di competenza del segretariato generale.
Art. 3 Registrazione
Durante le udienze sono vietate le riprese e le registrazioni audio e video da parte di terzi. Il divieto è applicabile all’aula dell’udienza e all’edificio del Tribunale, nonché a tutti gli altri luoghi in cui si tiene un’udienza del Tribunale penale federale.
Art. 4 Informazioni
Le domande di informazioni vanno rivolte al segretariato generale. Di norma le domande devono essere presentate per scritto.
Sezione 2 Accreditamento
Art. 5 Condizioni
1I giornalisti che vogliono riferire sull’attività giudiziaria del Tribunale penale federale per mass media pubblicati o con sede in Svizzera e che s’impegnano a rispettare le disposizioni dell’articolo 10, sono accreditati, su domanda, dal segretariato generale. I giornalisti possono inoltre essere accreditati per singoli processi.
Sono considerati giornalisti le persone che adempiono le condizioni per l’iscrizione nel registro professionale.
Art. 6 Domanda d’accreditamento
La domanda scritta d’accreditamento deve essere accompagnata da un curriculum vitae con foto, da una conferma del datore di lavoro o da una descrizione dell’attività svolta quale libero professionista, se del caso da una copia della tessera di stampa come pure dall’indirizzo di posta elettronica.
Ogni modifica deve essere comunicata al Tribunale penale federale.
Art. 7 Tessera di legittimazione
Ai giornalisti accreditati viene rilasciata una tessera di legittimazione. Durante le udienze essa deve essere portata in modo visibile.
La tessera deve essere restituita subito dopo la revoca o la scadenza dell’accreditamento.
Art. 8 Durata dell’accreditamento
L’accreditamento è personale e non trasferibile. Esso ha validità quadriennale o, se concesso durante il quadriennio, fino alla fine di tale periodo. La domanda di rinnovo deve essere presentata tempestivamente, prima dello scadere del periodo di accreditamento.
Chi non riferisce più sull’attività del Tribunale penale federale deve comunicarlo al segretariato generale e restituire la tessera di legittimazione.
Ilsegretariato generale revoca l’accreditamento qualora non siano più date le condizioni che ne hanno giustificato la concessione.
Art. 9 Prestazioni del Tribunale penale federale
I giornalisti accreditati possono ottenere dal Tribunale penale federale le seguenti prestazioni:
la consegna, previa domanda, di una copia dell’atto d’accusa o delle osservazioni della difesa; tali atti sono consegnati di norma tre giorni prima dell’inizio delle udienze e devono essere utilizzati esclusivamente per la cronaca giudiziaria;
la prenotazione, su domanda, di un posto nell’aula delle udienze nella misura in cui i locali lo permettono;
l’accesso alla sala stampa, sempreché disponibile nel luogo in cui si tengono le udienze;
la possibilità di effettuare copie dei documenti durante le udienze pubbliche;
la consegna delle sentenze pronunciate durante le udienze pubbliche;
la consegna delle decisioni destinate alla pubblicazione;
la consegna delle decisioni contro le quali è stato interposto un rimedio giuridico, purché non siano già state consegnate;
la consegna di altre decisioni di particolare interesse pubblico;
la consegna del rapporto di gestione;
su domanda, altre eventuali informazioni concernenti lo stato del procedimento.
Nella misura del possibile, la trasmissione ha luogo per via elettronica.
Art. 10 Cronaca giudiziaria
La cronaca dell’attività giudiziaria deve rispettare l’ordinamento giuridico svizzero, in particolare il diritto della personalità e le regole professionali applicabili ai giornalisti. Ogni forma di pregiudizio o di apprezzamento malevolo deve essere evitata.
I nomi possono essere citati se il Tribunale penale federale lo autorizza o se gli interessati hanno dato il loro consenso.
Art. 11 Periodo d’attesa
Il Tribunale penale federale può prevedere un periodo d’attesa per la divulgazione delle informazioni fornite nell’ambito della cronaca giudiziaria.
Se non è previsto un altro termine, il periodo d’attesa dura fino alle ore dodici del giorno indicato.
Art. 12 Rifiuto dell’accreditamento e sanzioni
Il segretariato generale decide se concedere o negare l’accreditamento.
I giornalisti accreditati che violano le regole possono essere sanzionati. Il segretariato generale può ammonire l’interessato. Se ritiene opportuno pronunciare la sospensione o la revoca dell’accreditamento, esso trasmette gli atti e le sue osservazioni alla commissione amministrativa, perché decida in merito.
L’azienda mediatica interessata può essere informata in merito a queste sanzioni.
Il ricorso è retto dagli articoli 82 segg. della legge del 17 giugno 20052 sul Tribunale federale.
Sezione 3 Disposizioni finali
Art. 13 Diritto previgente: abrogazione
Le direttive del 26 aprile 20053 concernenti la cronaca giudiziaria presso il Tribunale penale federale sono abrogate.
Art. 14 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.
29 agosto 2006 In nome del Tribunale penale federale: Il presidente, Alex Staub La segretaria generale, Mascia Gregori Al-Barafi
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