RU 2006 4981
Ordinanza del DFI
sulla caratterizzazione e la pubblicità
delle derrate alimentari
(OCDerr)
Modifica del 15 novembre 2006
Il Dipartimento federale dell’interno
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulla caratterizzazione e la pubblicità è modificata come segue:
Sostituzione di termini Concerne solo il testo francese.
Art. 2 cpv.1 lett. h
Abrogato
Art. 6 cpv. 7bis
L’etanolo (alcol o alco etilico) aggiunto a scopo di conservazione può essere indicato anche senza la denominazione specifica «conservanti».
Art. 13 lett. abis, b, g e k
L’indicazione della data minima di conservabilità non è necessaria nel caso di:
abis. vini, vini liquorosi, vivi spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti da frutti diversi dall'uva nonché di bevande alcoliche ottenute da uva o mosto di uva;
bevande alcoliche che presentano un tenore alcolico uguale o superiore al 10 per cento in volume;
abrogata
bevande alcoliche o non alcoliche in recipienti singoli di oltre 5 litri, distribuite in ristoranti, ospedali, mense e istituti simili.
Art. 22 cpv.2 lett. c
Per la caratterizzazione del valore nutritivo sono considerati:
c. carboidrati: ogni carboidrato metabolizzato dall’organismo umano, compresi i polialcoli, senza tuttavia le fibre alimentari di cui alla lettera i;
Art. 26 cpv.2 periodo introduttivo e 3
Una derrata alimentare contiene quantità significative di vitamine o di sali minerali se alla fine del termine di conservabilità il 15 per cento della dose giornaliera ai sensi dell’allegato1 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20052 sull’aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari è contenuto: ...
Una derrata alimentare può far riferimento a un tenore particolarmente alto con espressioni quali «ricco di vitamina C», se alla fine del termine di conservabilità nella razione giornaliera ai sensi dell’allegato3 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sull’aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari è contenuta la razione giornaliera ai sensi dell’allegato1 della stessa ordinanza.
Art. 27 cpv.2
Concerne solo il testo in francese.
Art. 30 cpv. 3bis
Se un’azienda produce, oltre alle derrate alimentari cui si applica un marchio d’identificazione, derrate alimentari cui non si applica il marchio d’identificazione, l’azienda può applicare il marchio d’identificazione a quest’ultimo tipo di derrate alimentari.
Art. 32 cpv.2
Deve avere una forma ovale ed essere indelebile.
Art. 34 cpv.2
Non è consentito rappresentare graficamente gli ingredienti di cui al capoverso1. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per un determinato prodotto.
Art. 35a Derrate alimentari contenenti liquirizia o suoi estratti
La caratterizzazione di derrate alimentari contenenti liquirizia o suoi estratti è retta dall’allegato 6.
Art. 36 cpv.2 lett.b
In ogni caso devono essere menzionati per scritto:
b. il Paese di produzione della carne di animali secondo l’articolo2 lettere a e d dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20053 sulle derrate alimentari di origine animale, nonché delle preparazioni e dei prodotti di tale carne. Sono applicabili gli articoli 15 e 16;
Art. 43 Disposizioni transitorie
In deroga all’articolo 80 capoverso 7 ODerr, per la caratterizzazione di additivi che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate secondo l’articolo 8 della presente ordinanza, è applicato un termine transitorio fino al 31 dicembre 2006. Ne sono eccettuate la caratterizzazione del malto e dell’estratto di malto ottenuto da orzo, nonché le designazioni «farina bianca» e «farina semibianca»; ad esse è applicato un termine transitorio fino al 31 dicembre 2007.
Alle derrate alimentari di origine animale deve essere applicato il marchio d’identificazione di cui all’articolo 30 della presente ordinanza, al più tardi entro il 1° gennaio 2008. Se tali derrate alimentari sono destinate all’esportazione verso uno Stato membro dell’Unione europea oppure verso lo Spazio economico europeo, è applicato un termine transitorio fino al 31 dicembre 2006. A partire da questa data tali derrate alimentari non possono più essere esportate senza marchio d’identificazione in questi Paesi.
II
L’allegato 4 è sostituito dalla nuova versione qui annessa.
Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 6 conformemente alla versione qui annessa.
III
Le derrate alimentari interessate dalle modifiche alle cifre I e II potranno continuare ad essere caratterizzate e pubblicizzate secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2007. Potranno essere consegnate ai consumatori fino all’esaurimento delle scorte.
IV
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
15 novembre 2006 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
Allegato 4
(art. 28) Fattori di conversione per il calcolo del valore energetico Carboidrati (esclusi i polialcoli e il polidestrosio) 17 kJ/g corrispondono a 4 kcal/g Polialcoli 10 kJ/g corrispondono a2,4 kcal/g Polidestrosio 4 kJ/g corrispondono a1 kcal/g Proteine 17 kJ/g corrispondono a 4 kcal/g Grassi 37 kJ/g corrispondono a 9 kcal/g Alcol etilico 29 kJ/g corrispondono a 7 kcal/g Acidi organici 13 kJ/g corrispondono a3 kcal/g Fruttooligosaccaridi 8 kJ/g corrispondono a2 kcal/g Inulina 4 kJ/g corrispondono a1 kcal/g
Allegato 6
Caratterizzazione di derrate almentari contenenti liquirizia o suoi estratti Derrata alimentare Tenore di acido glicirrizinico1 Caratterizzazione Derrata alimentare «contiene liquirizia» solida ≥ 100 mg/kg < 4 g/kg La caratterizzazione deve figura- Bevanda non alcolica ≥ 10 mg/l < 50 mg/l re dopo l’elenco degli ingredien- Bevanda alcolica ≥ 10 mg/l < 300 mg/l ti, a condizione che il termine «liquirizia» non sia già contenuto in tale elenco, nella denominazione specifica o nella designazione di fantasia. In assenza di un elenco degli ingredienti, la caratterizzazione deve figurare vicino alla denominazione specifica o alla designazione di fantasia.
Derrata alimentare «contiene liquirizia – in caso di solida ≥ 4 g/kg ipertensione va evitato un con- Bevanda non alcolica ≥ 50 mg/l sumo eccessivo di questo prodotto» Bevanda alcolica ≥ 300 mg/l La caratterizzazione deve avvenire secondo l’elenco degli ingredienti. In assenza di tale elenco, la caratterizzazione deve figurare vicino alla denominazione specifica o alla designazione di fantasia.
Il tenore di acido glicirrizinico, ingrediente naturale della liquirizia, si riferisce al prodotto pronto al consumo oppure alla composizione del prodotto fornita dal fabbricante nelle indicazioni.