RU 2006 5127
Ordinanza del DFI
concernente i generatori aerosol
Modifica del 15 novembre 2006
Il Dipartimento federale dell’interno
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 concernente i generatori aerosol è modificata come segue:
Art. 14 cpv.1 lett. d n. 3
Sui generatori aerosol si devono apporre le seguenti indicazioni:
d. se contengono sostanze infiammabili, le seguenti altre indicazioni: 3. «Tenere lontano dalla portata dei bambini»;
II
Disposizione transitoria I generatori aerosol di cui all'articolo 14 capoverso1 lettera d numero 3 possono essere consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore ancora fino al 31 dicembre 2008.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
15 novembre 2006 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin