RU 2006 5311

Regolamento
sulle tasse amministrative
del Tribunale amministrativo federale
(TA-TAF)

dell’11 dicembre 2006

La direzione provvisoria del Tribunale amministrativo federale, visto l’articolo3 capoverso3 della legge federale del 18 marzo 20051 sull’istituzione del Tribunale amministrativo federale, adotta il seguente regolamento:

Art. 1 Principio

Il Tribunale amministrativo federale preleva tasse per prestazioni particolari della cancelleria, dei servizi scientifici o amministrativi e conteggia i disborsi.

Sono riservate le spese processuali prelevate per le procedure dinanzi al Tribunale giusta il regolamento dell’11 dicembre 20062 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Art. 2 Assoggettamento alla tassa

Chiunque richiede una prestazione ai sensi del presente regolamento è tenuto a pagare una tassa e ad assumersi i disborsi che ne derivano. Sono riservate le disposizioni derogatorie contemplate dal diritto federale.

Se la tassa è dovuta da più persone, queste ne rispondono solidalmente.

Art. 3 Esenzione e riduzione

Le autorità e le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono essere dispensate dal pagamento della tassa e dei disborsi quando chiedono la prestazione per il loro uso proprio e accordano la reciprocità.

I giornalisti sono esenti da tasse per le prestazioni chieste nell’ambito della cronaca giudiziaria del Tribunale amministrativo federale.

Le tasse e i disborsi possono essere ridotti o condonati se sussistono motivi importanti, segnatamente se la persona assoggettata è indigente.

RS 173.320.3

Art. 4 Calcolo delle tasse

Sono prelevate le seguenti tasse:

  1. riproduzione di documenti: per fotocopie formato A4: 50 centesimi per ogni pagina, per fotocopie formato A3:1 franco per ogni pagina, ma al minimo2 franchi;

  2. altre riproduzioni: in base al costo effettivo;

c. ricerche effettuate negli atti di 50 franchi per ogni mezz’ora di lavoro una causa liquidata e che eccedono iniziata; la determinazione dei documenti la tassa può essere prelevata interaarchiviati e la concessione della mente o in parte anche laddove la consultazione nel Tribunale determinazione dei documenti archiamministrativo federale: viati o la concessione della consultazione richiedano un dispendio di tempo fuori dell’ordinario;

d. altre ricerche, compilazioni, esami 60 franchi per ogni mezz’ora di lavoro particolari e simili: iniziata;

  1. consegna di sentenze a terzi: 40 franchi;

  2. attestazione di passaggio in 40 franchi; giudicato:

  3. autenticazione di una firma: 40 franchi; se vi sono più firme da autenticare sullo stesso atto, sono riscossi 10 franchi per ogni firma supplementare;

  4. attestazione di conformità 40 franchi; se il documento all’originale di un estratto, di una comprende più pagine, sono copia, di una fotocopia e simili: riscossi2 franchi per ogni pagina supplementare;

  5. utilizzazione di una sala di udienza 100 franchi per ogni mezza giornata. o di conferenza del Tribunale amministrativo federale:

Alle prestazioni previste dalla legge sulla trasparenza del 17 dicembre 20043 si applica la tariffa di cui all’allegato1 dell’ordinanza sulla trasparenza del 24 maggio 20064.

Per quanto concerne le prestazioni previste dalla legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati, è fatto salvo l’articolo2 dell’ordinanza del 14 giugno 19936 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati.

Art. 5 Supplemento

Se la prestazione, su richiesta, è fornita d’urgenza, può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento della tassa.

Art. 6 Disborsi

Oltre la tassa sono conteggiati i disborsi del Tribunale, in particolare:

  1. le spese sostenute per procurarsi le informazioni necessarie, in particolare i documenti;

  2. le spese di porto e di telefono;

  3. le spese per la trasmissione di un atto scritto via telefax: per pagina,1 franco in Svizzera,2 franchi all’estero;

  4. i costi effettivi per i supporti informatici;

  5. le spese di sollecitazione: 10 franchi per la prima, 20 franchi dalla seconda.

Art. 7 Preavviso

Se la tassa, inclusi i disborsi, supera i 200 franchi, l’importo presumibile è previamente comunicato.

Art. 8 Anticipo

In casi giustificati, in particolare quando il richiedente è domiciliato all’estero o deve ancora pagare spese arretrate al Tribunale, può essere chiesto un anticipo.

Art. 9 Decisione sulla tassa e sui disborsi

Il servizio competente determina la tassa e i disborsi al momento in cui è effettuata la prestazione.

Art. 10 Esigibilità e prescrizione

La tassa e i disborsi sono esigibili al momento in cui sono fissati mediante la relativa decisione.

Il termine di pagamento è di 20 giorni a contare dal giorno in cui la tassa e i disborsi sono esigibili.

La pretesa si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la tassa e i disborsi sono esigibili. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo volto all’esazione del credito.

Art. 11 Modalità di pagamento

Per la riscossione delle tasse e dei disborsi viene inviata una fattura.

Fino a 100 franchi la tassa per la comunicazione di sentenze è riscossa contro rimborso. Una fattura può essere inviata agli avvocati autorizzati ad agire dinanzi ai tribunali svizzeri.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

11 dicembre 2006 La direzione provvisoria del Tribunale amministrativo federale: Christoph Bandli