RU 2006 5337

Ordinanza
concernente l’Accademia militare presso
il Politecnico federale di Zurigo
(OACMIL)

Modifica dell’8 dicembre 2006

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 24 settembre 20041 concernente l’Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo (OACMIL) è modificata come segue:

Art. 8 cpv.2

Il corso di diploma si conclude con un lavoro di diploma e l’esame di diploma. Invece del lavoro di diploma si può assolvere un praticantato.

Art. 8a Scuole militari

L’ACMIL organizza la Scuola militare1, della durata di un anno, per gli ufficiali di professione che dispongono di un attestato federale di capacità ai sensi della legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale.

L’ACMIL gestisce la Scuola militare2, della durata di un anno, per gli ufficiali di professione che hanno concluso con successo la Scuola militare1 e che in seguito sono stati impiegati per almeno tre anni quali ufficiali di professione.

L’istruzione nelle Scuole militari1 e 2 comprende le seguenti discipline:

  1. condotta delle persone;

  2. comunicazione;

  3. strategia;

  4. politica di sicurezza;

  5. storia militare;

  6. sociologia militare;

  7. psicologia militare e pedagogia militare;

  8. istruzione specialistica militare;

  9. cultura generale.

La Scuola militare1 si conclude con un esame finale, la Scuola militare2 con un lavoro di diploma e un esame finale.

Art. 9 cpv. 3

L’ACMIL verifica le conoscenze e le capacità degli allievi dei corsi di formazione supplementare e dei corsi di perfezionamento obbligatori.

Art. 14 cpv.2

Chi conclude con successo il corso di diploma o la Scuola militare2 riceve il diploma federale di ufficiale di professione firmato dal capo dell’esercito e dal direttore dell’ACMIL.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

8 dicembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz