RU 2006 5377
Ordinanza del DATEC
concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza
Modifica del 6 dicembre 2006
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
ordina:
I
L’ordinanza del DATEC del 9 ottobre 19971 concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza è modificata come segue:
Art. 9 Apparecchi elettronici
I radiogoniometri e gli altri apparecchi elettronici sono autorizzati soltanto per rilevare i complessi di reti flottanti libere. Chi intende utilizzare i radiogoniometri deve fornire agli organi di vigilanza sulla pesca i dati sugli apparecchi impiegati e sulle loro frequenze di trasmissione. Restano salve le disposizioni relative al diritto sulle telecomunicazioni.
Art. 10 cpv. 6–8
Dal 31 marzo al 31 maggio e dal 1o al 15 ottobre le reti non possono essere posate prima delle ore 15.00, e dal 1o giugno al 30 settembre non prima delle ore 17.00.
Per ogni patente si possono impiegare simultaneamente quattro reti al massimo, che devono essere riunite in un complesso.
Dal 1o aprile alle ore 12.00 del 15 luglio si possono impiegare tre reti con una magliatura di 40 mm e una rete con una magliatura di 44 mm, e dal 15 luglio al 15 ottobre due reti con una magliatura di 40 mm e due reti con una magliatura di
mm.
Art. 11 cpv. 2
Non sono ammesse le ralinghe superiori natanti. Le estremità delle reti del complesso di reti flottanti libere sono da contrassegnare come tali.
Art. 12 cpv.1 lett. a e cpv. 6
Per le reti utilizzate valgono le seguenti misure massime e minime:
a. magliatura di almeno 40 mm;
Per ogni patente si possono impiegare simultaneamente tre reti al massimo, che devono essere riunite in un complesso.
Art. 25 cpv. 4
Le misure devono avere una durata di validità; vanno abrogate non appena il peso delle catture è sceso a 20 kg per complesso di reti flottanti e per giorno.
Art. 27 cpv. 6
I lucci catturati quando sono pronti o quasi per deporre le uova, le trote catturate durante il periodo di divieto pronte a deporre le uova nonché il materiale riproduttivo del Coregonus lavaretus (Blaufelchen) e del Coregonus oxyrhynchus (Gangfisch) catturati nel periodo di divieto devono essere messi a disposizione dei servizi competenti. Detti pesci vengono restituiti dopo averne prelevato il materiale riproduttivo.
Art. 33a frase introduttiva
Sino al 31 dicembre 2009, per la cattura dei lucci valgono le seguenti misure particolari: ...
II
La presente modifica entra in vigore il 1o gennaio 2007.
6 dicembre 2006 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger