RU 2006 5631

Ordinanza
concernente l’assicurazione nel piano di base
della Cassa pensioni della Confederazione
(OCPC 1)

Modifica del 15 dicembre 2006

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 25 aprile 20011 concernente l’assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione è modificata come segue:

Art. 6a Unione domestica registrata

L’unione domestica registrata giusta la legge del 18 giugno 20042 sull’unione domestica registrata (LUD) è equiparata al matrimonio.

Gli effetti dello scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata giusta la LUD sono equiparati a quelli del divorzio.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

15 dicembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz