RU 2007 107
Ordinanza
concernente il registro automatizzato
delle misure amministative
(Ordinanza sul registro ADMAS)
Modifica del 29 novembre 2006
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 ottobre 20001 sul registro ADMAS è modificata come segue:
Art. 8 lett. a, c, d, e n. 1 e f n. 5
In ADMAS sono raccolti i seguenti dati:
numero d’identificazione personale del registro delle autorizzazioni a condurre (NIP FABER);
abrogata
abrogata
dati relativi alla licenza di condurre: 1. abrogato
dati relativi alle misure amministrative:
5. abrogato
Art. 10 Rimozione di misure
Il rifiuto, la revoca e il divieto di fare uso di licenze per allievo conducente, di licenze di condurre o di licenze per maestro conducente nonché i divieti di circolare sono rimossi da ADMAS dieci anni dopo la loro scadenza o abrogazione, le altre misure cinque anni dopo che sono passate in giudicato.
L’annullamento della licenza di condurre in prova è rimosso dieci anni dopo il nuovo rilascio di una licenza di condurre.
La rimozione di misure figuranti nel registro è sospesa se una nuova misura vi è registrata; in questo caso, tutte le misure sono rimosse soltanto dopo la scadenza di tutti i periodi di attesa calcolati dal sistema.
Art. 11 lett. b
Tutti i dati concernenti una persona sono rimossi da ADMAS quando:
b. abrogata
II
La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2007.
29 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |