RU 2007 2035

Ordinanza
sugli emolumenti per l’esecuzione da parte delle autorità
federali della legislazione in materia di trapianti
(Ordinanza sugli emolumenti in materia di trapianti)

del 16 marzo 2007

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 67 capoverso2 della legge dell’8 ottobre 20041 sui trapianti,
ordina:

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, le prestazioni di servizio e i controlli (atti amministrativi) delle autorità federali di esecuzione nell’ambito della legislazione in materia di trapianti.

La presente ordinanza non si applica ad atti amministrativi:

  1. delle autorità doganali;

  2. dei Cantoni;

  3. dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non preveda un disciplinamento specifico, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 3 Calcolo degli emolumenti

Le autorità federali di esecuzione riscuotono per i propri atti amministrativi emolumenti calcolati secondo il dispendio di tempo in base alle tariffe stabilite nell’allegato.

Per quanto concerne gli atti amministrativi per i quali nell’allegato non sono stabilite aliquote, gli emolumenti sono calcolati secondo il dispendio di tempo.

L’aliquota oraria per il calcolo del dispendio di tempo si basa sui costi diretti di personale e di posti di lavoro dell’Amministrazione federale calcolati dall’Amministrazione federale delle finanze.

RS 810.215.7

Per gli atti amministrativi di cui all’articolo5 capoverso 3 OgeEm3 possono essere riscossi supplementi pari al massimo al 50 per cento dell’emolumento ordinario.

Art. 4 Disposizione transitoria

Gli emolumenti per gli atti amministrativi non ancora conclusi al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono stabiliti secondo gli articoli 35–39 dell’ordinanza del 26 giugno 19964 concernente il controllo degli espianti.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2007.

16 marzo 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato

(art.3 cpv. 1) I. Emolumenti secondo l’ordinanza del 16 marzo 20075 sui trapianti

Rilascio o rinnovo di un’autorizzazione per: 1.1 i centri di trapianto di cui all’articolo 16 (secondo 10 000–30 000 il tipo e il numero dei programmi di trapianto) 1.2 la conservazione di tessuti o cellule, secondo l’articolo 17 5 000–20 000 1.3 l’importazione o l’esportazione, secondo l’articolo 18, 500– 2 000 1.4 l’impiego di organi, tessuti e cellule geneticamente 5 000–20 000 1.5 una sperimentazione clinica con organi, tessuti o cellule 500– 5 000 1.6 una sperimentazione clinica di trapianto di tessuti o cellule 500–10 000 1.7 il trapianto di tessuti o cellule provenienti da embrioni o 5 000–20 000

Sospensione o revoca di un’autorizzazione per: 2.1 i centri di trapianto di cui all’articolo 16 (secondo il tipo e 500– 5 000 il numero dei programmi di trapianto) 2.2 la conservazione di tessuti o cellule, secondo l’articolo 17 200– 1 000 2.3 l’importazione o l’esportazione, secondo l’articolo 18, 200– 500 2.4 l’impiego di organi, tessuti e cellule geneticamente 200– 1 000 2.5 una sperimentazione clinica con organi, tessuti o cellule 200– 500 2.6 una sperimentazione clinica di trapianto di tessuti o cellule 200– 500 2.7 il trapianto di tessuti o cellule provenienti da embrioni o 200– 1 000

Modifica di un’autorizzazione per: 3.1 i centri di trapianto di cui all’articolo 16 (secondo 200–10 000 il tipo e il numero dei programmi di trapianto) 3.2 la conservazione di tessuti o cellule, secondo l’articolo 17 200– 5 000 3.3 l’importazione o l’esportazione, secondo l’articolo 18, 200– 2 000 3.4 l’impiego di organi, tessuti e cellule geneticamente 200–10 000 3.5 una sperimentazione clinica con organi, tessuti o cellule 200– 2 000 3.6 una sperimentazione clinica di trapianto di tessuti o cellule 200– 5 000 3.7 il trapianto di tessuti o cellule provenienti da embrioni o 200–10 000

Altri emolumenti 4.1 Ricezione ed esame del fascicolo concernente una notifica 500– 1 000 per una sperimentazione clinica del trapianto di organi, tessuti o cellule, secondo l’articolo 28 4.2 Ricezione ed esame del fascicolo concernente la modifica 200– 500 essenziale di una notifica già esaminata in precedenza per una sperimentazione clinica del trapianto di organi, tessuti o cellule, secondo l’articolo 32 4.3 Ispezione secondo l’articolo 40 in funzione del dispendio, 800 per ispettore e per mezza giornata (esclusa la preparazione e il rapporto) 4.4 Stesura di rapporti 500– 1 000 4.5 Rilascio di conferme e certificati 100– 200 4.6 Emissione di diffide 100– 300 4.7 Spese supplementari6 sostenute dall’Ufficio federale della 100– 300 sanità pubblica (UFSP) per il rilevamento e la trasmissione manuali di dati relativi a notifiche7 e a domande8 che non sono state presentate nella forma prevista dall’UFSP.

II. Emolumenti secondo l’ordinanza del 16 marzo 20079 sugli xenotrapianti

Rilascio o rinnovo di un’autorizzazione per: 1.1 una sperimentazione clinica di xenotrapianto secondo 500–20 000 1.2 xenotrapianti nell’ambito di un trattamento standard 5 000–30 000

Sospensione o revoca di un’autorizzazione per: 2.1 una sperimentazione clinica di xenotrapianto secondo 200– 500 2.2 xenotrapianti nell’ambito di un trattamento standard 200– 1 000

Modifica o di un’autorizzazione per: 3.1 una sperimentazione clinica di xenotrapianto secondo 200– 5 000 3.2 xenotrapianti nell’ambito di un trattamento standard 200–10 000

Altri emolumenti 4.1 Ispezioni secondo l’articolo 30 capoverso3 in funzione 800 del dispendio, per ispettore e per mezza giornata (esclusa la preparazione e il rapporto) 4.2 Stesura di rapporti 500– 1 000

Per agevolare l’esecuzione della L dell'8 ott. 2004 sui trapianti è disponibile un sistema elettronico dotato di moduli mediante i quali le persone soggette all’obbligo di notifica e i richiedenti possono introdurre direttamente le loro indicazioni e i loro dati (www.transplantationsdaten.admin.ch).

Sono incluse sia le notifiche di cui agli articoli 15, 21 cpv.2, 22 cpv.2 e 28 dell’O del 16 mar. 2007 sui trapianti sia la modifica di notifiche già esaminate in precedenza.

Sono incluse anche le domande di modifica per attività per le quali è già stata rilasciata un’autorizzazione.

4.3 Rilascio di conferme e certificati 100– 200 4.4 Spese supplementari10 sopportate dall’UFSP per il 100– 300 rilevamento e la trasmissione manuali di dati relativi a domande11 che non sono state presentate nella forma prevista dall’UFSP.

Per agevolare l’esecuzione della L dell'8 ott. 2004 sui trapianti è disponibile un sistema elettronico dotato di moduli mediante i quali i richiedenti possono introdurre direttamente le proprie indicazioni e i propri dati (www.transplantationsdaten.admin.ch).

Sono incluse anche le domande di modifica per attività per le quali è già stata rilasciata un’autorizzazione.