RU 2007 2105

Ordinanza
sulla segnaletica stradale
(OSSTr)

Modifica del 28 marzo 2007

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 5 settembre 19791 sulla segnaletica stradale è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 114 capoversi1 e 2 l’espressione «con l’arresto o con la multa» è sostituita con l’espressione «con la multa».

Art. 19 cpv.1 lett. fbis primo periodo

I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; hanno il significato seguente:

fbis. Il segnale «Divieto di circolazione per i rimorchi, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale» (2.09.1) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale. …

Art. 67 cpv.1 lett. h

Per il comportamento sulla strada, hanno carattere obbligatorio i segni e le istruzioni dati:

h. dai membri dei servizi della circolazione privati, quando portano i segni distintivi della loro funzione.

II

L’allegato 2 è modificato come segue:

Art. N. 2 .09.1

2.09.1 Divieto di circolazione per i rimorchi, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale (art. 19)

III

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2007.

28 marzo 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz