RU 2007 2105
Ordinanza
sulla segnaletica stradale
(OSSTr)
Modifica del 28 marzo 2007
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 5 settembre 19791 sulla segnaletica stradale è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 114 capoversi1 e 2 l’espressione «con l’arresto o con la multa» è sostituita con l’espressione «con la multa».
Art. 19 cpv.1 lett. fbis primo periodo
I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; hanno il significato seguente:
fbis. Il segnale «Divieto di circolazione per i rimorchi, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale» (2.09.1) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale. …
Art. 67 cpv.1 lett. h
Per il comportamento sulla strada, hanno carattere obbligatorio i segni e le istruzioni dati:
h. dai membri dei servizi della circolazione privati, quando portano i segni distintivi della loro funzione.
II
L’allegato 2 è modificato come segue:
Art. N. 2 .09.1
2.09.1 Divieto di circolazione per i rimorchi, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale (art. 19)
III
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2007.
28 marzo 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |