RU 2007 2273

Ordinanza
sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico
con l’AELS e la CE
(Ordinanza sul libero scambio)

Modifica del 16 maggio 2007

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’allegato1 dell’ordinanza dell’8 marzo 20021 sul libero scambio è modificato come segue:

Voce di tariffa Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi Per gli Stati CE Per gli Stati AELS applicabile Tariffa normale applicabile Tariffa normale meno meno … 0406. 1010/9099 esente 2 …

II

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2007.

16 maggio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

0406.1010/9099: cd 201 = esente (attualmente senza provvedimenti di gestione)