RU 2007 271

Ordinanza
sul personale federale
(OPers)

Modifica del 23 gennaio 2007

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:

Art. 20 cpv. 2 lett. d

La Conferenza riveste un ruolo centrale nell’ambito del coordinamento e della realizzazione della politica del personale del Consiglio federale e svolge in particolare i seguenti compiti:

d. abrogata

Art. 52 cpv. 6

L’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può assegnare fino al 5 per cento dei posti che rientrano nelle classi 1–31 a una classe superiore a quella prevista dalla valutazione ordinaria; questa misura può essere decisa solo in caso di ampliamento della funzione legato specificamente all’impiegato interessato. Alle stesse condizioni, ogni Dipartimento può assegnare a una classe superiore rispetto alla valutazione ordinaria fino al 5 per cento dei posti delle classi 32 e oltre, a eccezione dei posti di cui all’articolo 2 capoverso1.

Art. 53 Organi di valutazione

(art. 15 LPers)

Gli organi incaricati di valutare le funzioni nell’Amministrazione federale sono:

  1. il capo del DFF per le funzioni delle classi 32–38;

  2. i Dipartimenti per le funzioni delle classi 1–31.

I Dipartimenti possono delegare parte delle loro competenze di valutazione agli aggruppamenti e agli uffici federali loro direttamente subordinati.

Art. 54 e 55

Abrogati

II

La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2007.

23 gennaio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz